Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 5647/2024, udienza del 6 febbraio 2024, ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all’esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido con l’autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell’imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest’ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione.
Difatti, la deroga prevista dall’art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Rv. 2E4912-01; Sez. 4, n. 3335 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 268884-01).
