Obbligo di dimora e fungibilità: stop della Cassazione ma con rilevanti precisazioni (di Riccardo Radi)

L’obbligo di dimora in un piccolo comune accompagnata dal divieto di lasciare l’abitazione per un periodo di quindici ore non è assimilabile agli arresti domiciliari secondo la Suprema Corte.

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza numero 5295/2024 ha stabilito che, ferma restando la non applicabilità dell’art. 657 cod. proc. pen. a misure cautelari diverse da quelle detentive, il periodo trascorso in applicazione di un’altra misura cautelare, in particolare l’obbligo di dimora, può essere ritenuto fungibile qualora essa sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile alla misura degli arresti domiciliari.

La questione era già stata trattata da Terzultima Fermata nel post Obbligo di dimora fungibile ai sensi dell’articolo 657 cpp, consultabile a questo link, che dava notizia dell’ordinanza con la quale il Gip di Milano, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta presentata da A.C., riconoscendo la fungibilità dell’obbligo di dimora, a cui egli è stato sottoposto.

Secondo quel giudice la misura non detentiva applicata al Sig. A.C. doveva essere ritenuta assimilabile agli arresti domiciliari perché, oltre all’obbligo di dimora nel Comune di D., prevedeva quello di trattenersi in casa dalle ore 18.00 alle ore 9.00.

La lunga durata di tale obbligo, ben quindici ore, unito al fatto che l’obbligo di dimora vigeva in una piccola località quale il Comune indicato, limitava in modo rilevante la libertà di movimento del sottoposto, tanto da poter essere detta misura assimilata ad una misura detentiva.

Tale obbligo, inoltre, era stato imposto senza una specifica ragione che giustificasse una limitazione così lunga, ed era stato pertanto imposto in modo arbitrario, cioè senza una effettiva esigenza cautelare.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Decisione

La Cassazione premette che l’ordinanza propone un’interpretazione estensiva dell’art. 657 cod. proc. pen., affermando che esso deve essere letto «pensando alla sua massima estensione e non come norma di chiusura ma come norma di apertura», ma tale interpretazione non è corretta, essendo stata sempre ribadita, dalla cassazione la tassatività dei periodi computabili a titolo di pena detentiva da espiare, precisando che la norma consente la fungibilità solo con riferimento alla custodia cautelare e agli arresti domiciliari, in virtù del disposto dell’art. 284, comma 5, cod. proc. pen.

Il principio di tassatività è stato dettato già dalle sentenze Sez. 1, n. 17223 del 26/02/2001, Rv., 218764 e Sez. 1, n. 47428 del 28/11/2007, Rv. 238174, ed è stato ribadito da tutte le pronunce successive, tra cui quelle citate nell’ordinanza stessa.

La sentenza Sez. 1, n. 36231 dei 08/11/2016 (dep. 2017), Rv. 271043, ha anche respinto una questione di legittimità costituzionale della norma, ricordando che essa è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 215/1999 che ha affermato l’erroneità di una pretesa assimilazione agli arresti domiciliari dell’obbligo di dimora, anche quando aggravato dall’obbligo di non allontanarsi da casa in alcune ore del giorno.

Anche la sentenza citata nel corpo della motivazione come emessa dalla Sez. 1 in data 13 marzo 2020, rectius la n. 10062/2020 emessa in data 25/02/2020, conferma tale principio e non propone, invero, alcuna interpretazione estensiva dell’art. 657 cod. proc. pen.

La Suprema Corte in tutte le sue pronunce, ha in realtà affermato che, ferma restando la non applicabilità dell’art. 657 cod. proc. pen. a misure cautelari diverse da quelle detentive, il periodo trascorso in applicazione di un’altra misura cautelare, in particolare l’obbligo di dimora, può essere ritenuto fungibile qualora essa sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile alla misura degli arresti domiciliari.

Il giudice deve, quindi, valutare la concreta afflittività e arbitrarietà degli ulteriori limiti imposti all’imputato, oltre all’obbligo di dimora, al fine di stabilire se, nel caso concreto, la misura imposta abbia comportato una limitazione della libertà di movimento tale da renderla equiparabile agli arresti domiciliari, in quanto fortemente, e arbitrariamente, riduttiva della possibilità di usufruire liberamente del tempo solitamente dedicato al lavoro e alla vita sociale, ferma restando la sua diversità ontologica da tale, più grave, misura cautelare.

In particolare tale principio è stato ribadito, recentemente, oltre che dalla sentenza sopra citata, non massimata, da Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908, secondo cui «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l’elemento caratterizzante l’assimilazione delle due misure consiste nell’imposizione arbitraria dell’obbligo della permanenza domiciliare per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria ed altrui persona)».

L’ordinanza impugnata non si è, pertanto, conformata ai principi sopra indicati, in quanto ha genericamente affermato che la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di D. imposta all’imputato era «sostanzialmente assimilabile al regime degli arresti domiciliari» perché accompagnata dal divieto di lasciare l’abitazione per un periodo di quindici ore, e perché imposta «nella piccola località ove risiedeva l’imputato quindi con ulteriori ridotte facoltà di movimento».

Il giudice avrebbe dovuto, invece, valutare se l’ulteriore obbligo di trattenersi nell’abitazione eccedesse il tempo abitualmente trascorso in casa per svolgere le ordinarie attività di riposo e cura, alla luce del concreto contenuto dell’obbligo stesso.

Nel caso di specie avrebbe dovuto, in particolare, valutare che l’orario imposto occupa, per la sua maggior parte, le ore notturne, cioè il periodo in cui abitualmente le persone si trattengono nella propria abitazione, e che solo occasionalmente viene dedicato, in parte, ad attività da svolgersi all’esterno, mentre all’imputato è stata lasciata la piena libertà di movimento, con i soli limiti imposti dall’obbligo di dimora, per il tempo e gli orari propri di una normale giornata lavorativa.

L’ordinanza è, poi, del tutto erronea laddove assimila la misura dell’obbligo di dimora a quella degli arresti domiciliari anche perché imposta in una piccola località, in quanto anche ciò limiterebbe la facoltà di movimento dell’imputato.

La libertà di movimento non è correlata alla grandezza dell’area territoriale in cui l’imputato è obbligato a trattenersi, essendo questa, in ogni caso, notevolmente più ampia del luogo in cui viene abitualmente scontata la misura degli arresti domiciliari.

Affermare il contrario significa eliminare ogni differenza tra la misura dell’obbligo di dimora e quella degli arresti domiciliari quando la prima venga applicata a carico di persone dimoranti nei molti Comuni italiani di piccole dimensioni, mentre la diversità della limitazione alla libertà di movimento imposta dalle due misure è di assoluta ed immediata evidenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.