Datore di lavoro che subordina le assunzioni alla firma di moduli di dimissione in bianco e alla retrocessione in suo favore di quote della retribuzione: conflitto giurisprudenziale sulla configurabilità dell’estorsione (di Riccardo Radi)

Il quesito all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato la configurabilità dell’estorsione nelle condotte tese a indurre i dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori e lo spartiacque dell’esistenza del rapporto di lavoro.

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7128 depositata il 16 febbraio 2024 ha stabilito che non è configurabile l’estorsione se prima dell’assunzione il datore di lavoro offre meno soldi di quanto poi risulterà in busta paga.

La conclusione a cui è giunta la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7128/2024 è la seguente: il discrimine che segna il confine tra ipotesi di opportunistica ricerca di forza lavoro tra categorie di soggetti in attesa di occupazione e condotte riconducibili al paradigma del delitto di estorsione è rappresentato dall’esistenza di un rapporto di lavoro già in atto, pur se solo di fatto o non conforme ai tipi legali, rispetto al quale integra il fatto tipico del delitto di cui all’articolo 629 Cp la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell’accordo concluso tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l’interruzione del rapporto attraverso il licenziamento del dipendente o l’imposizione delle dimissioni.

La questione esaminata è oggetto di pronunce contrastanti della Suprema Corte che con la sentenza numero 8477/2019 sezione 2 ha ritenuto che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la condanna di un datore di lavoro che, al momento della conclusione del contratto, faceva sottoscrivere ai lavoratori moduli di dimissioni “in bianco“, per garantirsi futuri illeciti “adempimenti”, costituiti dalla consegna di quote parti della retribuzione mensile e del trattamento di fine rapporto.

Mentre con la sentenza n. 21789 del 04/10/2018, Rv. 275783, aveva escluso il reato di estorsione nella condotta del datore di lavoro che prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, non vi è prova che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione, ha enunciato il principio (ribadito dall’altra sentenza sent. n. 6620 del 03/12/2021, Rv. 282903) con riferimento alla sola fase del momento dell’assunzione.

Anche la Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 6620/2022 ha stabilito che non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, ciò non significa che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.