Impugnazioni: l’articolo 581-ter cpp non si applica alla parte civile e al responsabile civile (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 6993 depositata il 15 febbraio 2024 è tornata ad occuparsi in tema di impugnazioni della parte civile o del responsabile civile della dichiarazione o elezione di domicilio da allegare con l’atto di impugnazione a pena di inammissibilità.

Ha stabilito che nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non opera la previsione dell’articolo 581, comma 1-ter, Cpp, novellato dall’articolo 33, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 150/22, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, complessivamente rinvenibile negli articoli 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, Cpp, secondo cui esse possono stare in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale e presso questi vedono necessariamente eletto il proprio domicilio, cui vanno indirizzate le notifiche degli atti processuali.