Assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove: preclude la condanna alle spese del querelante e la configurabilità della lite temeraria (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 51681/2023, udienza del 30 novembre 2023, l’assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell’art. 427, comma 1, cod. proc. pen., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell’art. 427, comma 3, cod. proc. pen., difettando “in re ipsa” l’elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza.

Il collegio decidente ha osservato che nel caso sottoposto al suo esame la sentenza ha statuito l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., “perché non è stata raggiunta la prova della commissione dei fatti”, dunque, per la insufficienza della prova che il fatto sussista, circostanza questa che di per sé esclude la sussistenza della colpa grave del querelante.

Sul punto, infatti, la Corte Costituzionale, interpretando gli artt. 427, comma 2 e 542 cod. proc. pen., ha escluso qualsiasi automatismo della condanna alle spese del querelante in caso di assoluzione, ritenendo che la stessa non possa prescindere da un atteggiamento colposo nella proposizione della querela (sentenze nn. 180 e 423 del 1993) e sulla scia di detta lettura costituzionalmente orientata del comma 2 dell’art. 427 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela (Sezione 2, n. 3099 del 23/11/2022, Rv. 284345 – 01; Sezione 2, n. 56929 del 3/10/2017, Rv. 271697 – 01; Sezione 5, n. 47967 del 7/10/2014, Rv. 261042 – 01; Sezione 6, n. 27494 del 27/3/2009, Rv. 244524 – 01; Sezione 2, n. 27590 del 22/5/2007, Rv. 238895 – 01), con la conseguenza che la condanna deve essere esclusa allorché risulti che l’attribuzione del reato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante stesso; con la ulteriore precisazione che «non deve trattarsi di un rimprovero ex post, [in quanto] ciò che viene censurato è la colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile in chi abbia esercitato il diritto di querela con riguardo al silenzio o alla sottovalutazione – quali condotte tenute al momento del “racconto” esposto in querela – di aspetti noti e rilevanti sul piano dei fatti» (Sezione 2, n. 56929/2017 cit.). Ebbene, a fronte di un proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dunque, fondato sul dubbio probatorio, la condanna del querelante al pagamento delle spese sostenute dall’imputato ed a maggior ragione al risarcimento del danno (per il quale l’art. 427, comma 3, cod. proc. pen. richiede la colpa grave) risulterebbe all’evidenza in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale e con la giurisprudenza consolidata di legittimità che ne è seguita nella misura in cui l’atteggiamento colposo della persona offesa appare non compatibile con tale formula assolutoria, che prevede, pur sempre, la sussistenza di un quadro insufficiente, contraddittorio o incerto e, pertanto, idoneo quantomeno a prospettare una possibilità di colpevolezza, che è condizione a fronte della quale l’esercizio del diritto di querela non può ritenersi ingiustificato e, tantomeno, esercitato con profili colposi (Sezione 2, n. 3099/2022 cit.).

In conclusione, deve affermarsi che l’assoluzione pronunciata ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen. per insufficienza o per contraddittorietà delle prove esclude sia la condanna alle spese del querelante, sia la configurabilità della lite temeraria con il conseguente risarcimento del danno, essendo per così dire in re ipsa l’insussistenza della colpa ed a maggior ragione della colpa grave.