Aggravante della transnazionalità: i presupposti per la configurabilità (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 3398/2024 ha ricordato che ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 61-bis cod. pen., è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un’organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale.

L’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 della L. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato.

La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della L. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi:

a) stabilità di rapporti fra gli adepti;

b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;

c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;

d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U., n. 18374 del 31/1/2013, Adami e altro, Rv. 255034).

Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p., la quale richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.