Partecipazione ad un’associazione a delinquere: è indispensabile il dolo diretto (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 1465/2024, udienza del 10 novembre 2023, ha affermato che ai fini dell’integrazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, è necessario il dolo diretto, non potendo ritenersi sufficiente il dolo eventuale.

Secondo una risalente decisione, non può ipotizzarsi un concorso nel delitto associativo a titolo di dolo eventuale, perché i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. sono caratterizzati dal dolo specifico, e deve conseguentemente sussistere la volontà del concorrente di contribuire a realizzare gli scopi in vista dei quali è costituito ed opera il sodalizio criminoso (così Sez. 2, n. 4342 del 14/10/1994, Rv. 199704-01).

Ora, indipendentemente dall’accoglimento della tesi della incompatibilità tra dolo eventuale e dolo specifico, controversa in giurisprudenza (cfr., ad esempio, per la compatibilità di dolo eventuale e dolo specifico, Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Rv. 274104-01, relativamente al reato di cui all’art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000, nonché Sez. 5, n. 15791 del 14/03/2007, Rv. 236554-01, in tema di furto), deve osservarsi che, nei reati associativi, è la struttura della fattispecie delittuosa a richiedere il dolo diretto, oltre che quello specifico.

Nelle fattispecie c.d. associative, infatti, la condotta che deve costituire oggetto di rappresentazione e volontà è quella di partecipazione attiva ad un gruppo avente lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti.

In altri termini, la condotta penalmente rilevante consiste nell’attività di inserimento fattivo ed organico in un gruppo la cui ragion d’essere è quella di commettere un numero indeterminato di delitti, con una prospettiva temporale non predefinita.

Ora, perché possa ritenersi che vi sia coscienza e volontà di tale condotta, è necessaria la consapevolezza della finalità, perseguita dal gruppo con il quale si collabora attivamente e stabilmente, di commettere un numero indeterminato di delitti: nella fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., è proprio questo fine l’elemento discriminante, che rende l’associazione una struttura illecita, altrimenti organismo del tutto lecito e al quale si partecipa in esplicazione di un diritto fondamentale,

riconosciuto dall’art. 18 Cost.

Non è sufficiente, quindi, ai fini della configurabilità delle condotte di cui all’art. 416 cod. pen., il dolo eventuale, da intendersi come prospettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità che, con la propria condotta, si partecipi attivamente e stabilmente ad un gruppo che persegue lo scopo di

commettere un numero indeterminato di delitti.

Una conferma delle conclusioni precedentemente esposte risulta fornita dalla elaborazione giurisprudenziale in tema di necessità del dolo diretto per la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo.

Non solo sono costanti, con riguardo al concorso esterno nel reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, le affermazioni della necessità che il dolo del concorrente investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla

conservazione o al rafforzamento dell’associazione, agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, e, correlativamente, della insufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti (cfr., per tutte: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672-01; Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181-01; Sez. 2, n. 26589 del 23/02/2018, Rv. 273356-01).

Ma, ancor più significativamente, con una indicazione di carattere generale, espressamente estesa a tutte le fattispecie associative, Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit., afferma: «La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”. E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno pur sprovvisto dell’affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell’associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell’efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell’associazione: egli “sa” e “vuole” che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio» (in motivazione, § 4 del Considerato in diritto).

Ora, sembra ragionevole osservare, se è necessario il dolo diretto per la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, a maggior ragione identico presupposto soggettivo deve ritenersi occorrente per la configurabilità della partecipazione da intraneo nel reato associativo.