
La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 640/2024 ha stabilito che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l’offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente.
Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione “ex se” sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall’art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.
La Suprema Corte ha indicato quale sia la procedura da seguire in caso di riqualificazione del reato contestato in furto semplice.
Nel negare la sussistenza della condotta idonea alla riparazione, nel senso inteso dal disposto normativo, la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che il rifiuto dell’istanza da parte del primo giudice fosse giustificata dal fatto che in quella fase non potesse procedersi alla riformulazione del capo d’imputazione; dall’altro, che non fosse stata eseguita alcuna offerta reale e che per tale ragione neppure in fase di appello potesse accedersi alla richiesta del termine «per formulare offerta reale risarcitoria», che si sarebbe potuta e dovuta formulare al più tardi con l’atto di appello.
A ciò le ricorrenti oppongono la violazione di legge e il vizio motivazionale, non avendo il giudice tenuto conto del fatto che non avessero potuto procedere al pagamento per fatto loro non imputabile, evidenziando di aver formulato tempestiva istanza.
È bene considerare che l’ordinanza di rigetto dell’istanza da parte del giudice di primo grado, a fronte della perseguibilità d’ufficio del reato ritenuto aggravato dal mezzo fraudolento, svincolava le imputate dal rispetto delle formalità dell’offerta e dall’adempimento entro un termine non assegnato.
In una simile situazione, non potendo riflettersi l’errore nella contestazione, acclarato con la sentenza di primo grado, sulla possibilità di estinguere il reato attraverso un attivo comportamento risarcitorio, a fronte di un reato perseguibile a querela, la Corte territoriale, preso atto della volontà riparatoria tempestivamente manifestata, ha evidentemente verificato le ragioni concrete dell’impossibilità di adempiere entro l’apertura del dibattimento, tenuto conto dell’incidenza dell’erroneità della contestazione sui requisiti di ammissibilità dell’istanza.
Con riguardo, invece, all’istanza di concessione del termine di cui all’art. 162 ter cod. pen., il giudice di appello non ha ravvisato alcuna ragione per accoglierla.
La doglianza mossa dalle ricorrenti presuppone un’interpretazione del diritto all’assegnazione del termine previsto dall’art.162 ter, comma 2, cod. pen. che esula dalle finalità di tale disposizione, la cui ratio è quella di consentire al giudice di calibrare discrezionalmente i termini della condotta riparatoria, e la sua eventuale rateizzazione, tenendo conto di particolari condizioni soggettive dell’imputato, debitamente allegate.
Nel caso in esame, dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’istanza non potesse essere esaminata, avendo rilevato l’omessa offerta reale della somma riparatoria anche successivamente alla pronuncia di primo grado, in assenza di allegazioni a sostegno dell’istanza di concessione di un termine.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale fattore impeditivo ‘rispetto alla condotta riparatoria non avrebbe potuto identificarsi nella qualificazione del fatto come furto aggravato giacché la derubricazione del fatto in furto semplice, per quanto idonea a giustificare l’applicazione della causa estintiva anche in ipotesi di condotte riparatorie poste in essere successivamente al termine previsto dall’art.162 ter, comma 1, cod. pen., non sarebbe stata di per sé sufficiente a giustificare anche la concessione del termine previsto dall’art. 162 ter, comma 2 cod. pen.

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