Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 4936/2024, udienza del 23 gennaio 2024, ha ricordato, sulla scia di Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Rv. 261551, che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, come è stato affermato anche da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Rv. 279059 la quale ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti.
