Da un grande potere derivano grandi responsabilità: lo hanno detto in tanti, perfino Ben, lo zio buono di Spiderman.
Lo ha ribadito di recente Natalino Irti in un seminario dedicato al tema “Il Giudice e lo Stato di diritto. Indipendenza della magistratura e interpretazione della legge nel dialogo tra le Corti“, organizzato congiuntamente dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall’Accademia dei Lincei e tenuto il 20 ottobre 2023 alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
Gli atti del seminario sono stati raccolti in un volume curato da Giuffrè Editore che può essere scaricato a questo link dal sito web della SSM.
La relazione del Professore Irti riporta ad una particolare declinazione dell’equazione potere/responsabilità, quella che si incrocia col linguaggio del diritto.
Meglio ricorrere direttamente alle parole dell’Autore:
“il diritto, nella molteplicità di sue forme e contenuti, sta tutto nel linguaggio […] il linguaggio è la comune dotazione, per cui i membri di una società si capiscono e intendono. Qui risiede l’estrema salvezza dello Stato di diritto. Il principio di legalità si consegna al vincolo normativo della lingua. L’orizzonte linguistico stringe in unità il legislatore, i cittadini, i giudici, e perciò si identifica con lo stesso orizzonte della comunità civile e politica. Il linguaggio del diritto genera quello che mi piace di definire come affidamento semantico, la fiducia che parlanti ed ascoltatori ripongono nella continuità e stabilità delle parole e dei loro significati. C’è — come ha dimostrato una tradizione di studi che è vanto dell’Italia (da Pagliaro a Devoto a De Mauro) — una normatività propria della lingua, che ci stringe tutti e rende possibile il reciproco comunicare e intendersi. Che perciò, osservando la separazione dei poteri, tutela le attese e rende possibile il calcolo giuridico dei nostri atti e delle loro conseguenze. Attribuire alla parola del legislatore un significato, estraneo alla normatività linguistica, è sovvertire il sistema, deludere l’aspettativa dei destinatari, cadere nel più capriccioso soggettivismo. La positività, giuridica e linguistica, solleva un argine contro rotture fideistiche, di cui già vivemmo il cupo orrore; ed anche serve a spiegare e sciogliere la molteplicità delle fonti giuridiche. Né il vincolo normativo del linguaggio può esser rotto dal dualismo di ‘regole’ e ‘principî’ (dualismo di immeritata fortuna), poiché anche i principî, i quali non assumano l’indiscutibilità di fedi meta-positive, vanno ricavati e pensati entro il sistema delle norme. Lo Stato di diritto, che non voglia precipitare nel buio mistico delle credenze o nello spocchioso soggettivismo dei giudicanti, ha bisogno di salvarsi e durare come Stato della razionalità linguistica, sicché i giudici, nel soggiacere al diritto, siano custodi della legalità espressiva, e si facciano garanti del nostro capire e intenderci entro il vincolo della comune società“.
Il diritto è linguaggio; l’attribuzione di un senso riconoscibile, condiviso e costante alle sue parole è una condizione imprescindibile per l’affermazione e la preservazione dello Stato di diritto e del principio di legalità che ne è parte integrante; i giudici sono custodi e quindi responsabili della “legalità espressiva“.
Natalino Irti ha il merito di ricordarci queste verità semplici e chiare ma sempre più spesso dimenticate.
Un esempio di dimenticanza – e si chiede preventivamente scusa a Irti per l’accostamento ai suoi concetti alati di questioni così rozzamente materiali – può essere agevolmente identificato riguardo alla nozione di “privata dimora” ricavabile dall’art. 624-bis, comma 1, cod. pen. che recita testualmente “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500“.
Il legislatore non lesina gli elementi descrittivi necessari: la condotta del soggetto agente deve riverberarsi su edifici o altri luoghi, ivi comprese le loro pertinenze; tali ambiti devono essere destinati in tutto o in parte a privata dimora.
In una recentissima decisione di legittimità, precisamente Cassazione penale, Sez. 7^, sentenza n. 4539/2024, udienza del 17 gennaio 2024, si ricorda che, “secondo l’orientamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, Rv. 273458), ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
In particolare, per poter sussumere il fatto nell’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 624 bis cod. pen., devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, non massimata sul punto; Sez. U, n. 31345 del 2017, cit.).
Si è altresì precisato che integra il reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597).
Peraltro, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470, relativo a fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale)“.
Si apprende così, tra le altre cose, che per la Cassazione penale la contiguità fisica non è indispensabile ai fini del rapporto pertinenziale.
Se tuttavia si scorre la giurisprudenza della Cassazione civile (tra le altre, Sez. 6^-T, sentenza n. 15668/2017), ci si imbatte in un indirizzo interpretativo, nato attorno alle condizione di applicabilità dell’IMU (imposta municipale), che, pur negando la decisività della distanza tra bene principale e bene accessorio ai fini del vincolo di pertinenzialità, afferma che una distanza sensibile tra questi è sintomo di un vincolo che può essere rimosso con facilità in qualsiasi momento il che preclude l’applicazione dei benefici di legge.
Se poi, tornando in ambito penalistico, si vuole disporre di un panorama completo è obbligato il rinvio a Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 35788/2018, che ha il pregio di un’estesa ricognizione casistica della giurisprudenza di legittimità attorno alla nozione di privata dimora.
È significativa la preoccupazione che ha ispirato la decisione appena menzionata: “al fine di individuare una linea di discrimine tra la più grave fattispecie sanzionata dall’art. 624-bis e quella di cui all’art. 624, occorre pur sempre – poiché altrimenti vi sarebbe una tendenziale e arbitraria sovrapposizione delle due ipotesi – che il luogo nel quale è perpetrato il furto abbia, per sua struttura o per l’uso che ne è fatto in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica”.
La necessità del discrimine ravvisata dal collegio della quinta sezione penale è ben giustificata se si considera che sono stati considerati luoghi di privata dimora una tabaccheria durante l’orario di apertura e nei locali aperti al pubblico, una farmacia, un bar, uno studio odontoiatrico, la portineria di uno stabile condominiale, perfino l’area adibita a deposito merci all’interno di uno stabilimento sul presupposto che quest’ultimo rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell’imprenditore.
In conclusione, una babele interpretativa che deriva da una babele linguistica e un potere, quello del giudice – esercitato senza la correlata responsabilità di custode della legalità espressiva.
