L’avvocato e la virtù della terzietà (di Riccardo Radi)

Segnaliamo questa decisione del CNF in tema di terzietà dell’avvocato che deve apparire tale senza la minima ombra.

In pratica, sembra che dobbiamo tutti essere come la moglie di Cesare, ma è sempre così?

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 241/2023 ha stabilito che: “Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente.

La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico”.

Si legge nella parte motiva della sentenza: “Correttamente il CDD di Messina ha ritenuto che l’art. 24 del Codice Deontologico è a tutela della terzietà dell’avvocato, che non solo deve sussistere, ma è necessario che non ricorrano circostanze tali da porla in dubbio.

La norma si riferisce quindi anche alla sola apparenza del conflitto degli interessi. Trattasi di un illecito di pericolo volto a garantire l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio, come specificato nella decisione impugnata che opportunamente fa espresso riferimento a precedenti sentenze di questo consiglio (sentenza 12 luglio 2016 n. 186; 16 luglio 2019 n.60).

Le valutazioni logiche giuridiche della decisione impugnata appaiano ben motivate ed in particolare appare corretta la considerazione che l’incolpata si sia costituita nel giudizio promosso dall’avvocato [BBB] nei confronti di una propria ex assistita, tutelando gli interessi di quest’ultima contestando le richieste formulate dal legale, integra la violazione dell’articolo 24 del Codice vigente, sotto il profilo della lealtà e della correttezza, dato che ciò ha rappresentato un nocumento almeno potenziale agli interessi della controparte. ”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 241 dell’8 novembre 2023

Quindi il conflitto di interessi dell’avvocato è un illecito (di pericolo) che garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio.