Coltivazione domestica di piante di marijuana: condizioni che la rendono punibile (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, sentenza n. 4535/2024, udienza del 17 gennaio 2024, ha ribadito che integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di piantine di marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato (Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280786).

Tale principio è stato affermato alla luce dell’indirizzo espresso dalle Sezioni unite, secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha valutato i seguenti elementi al fine di ritenere le sostanze detenuta e coltivata destinate alla cessione in favore di terzi: a) l’esistenza di una serra attrezzata per un rudimentale sistema integrato di coltivazione (dotato di impianto di illuminazione, aereazione e riscaldamento con struttura movibile); b) la detenzione di foglie del tipo hashish; c) il possesso di una bilancia elettronica; d) il numero non esiguo di piante, dell’altezza di m. 1 circa e in ottimo stato vegetativo; e) il rinvenimento di materiale e strumenti idonei alla coltivazione, alla pesatura e al confezionamento della sostanza.

Le modalità di organizzazione dell’attività illecita, pertanto, consentivano di ottenere quantitativi considerevoli di stupefacenti mediante accorgimenti tecnici idonei ad incrementare la capacità produttiva.

Deve escludersi pertanto che, a fronte di tali circostanze di fatto, ricorra un caso di coltivazione non punibile.

2 commenti

  1. La Corte di Cassazione continua a vivere nell’iper spazio e ignora le dinamiche più elementari ed interpreta in modo ingiustamente restrittivo l’insegnamento delle SSUU. Se un coltivatore opera una piccola piantagione indoor, non avendo la disponibilità di un orto o campo, dovrà pure surrogare gli elementi naturali (pioggia, sole, umidità). Diversamente ci si deve domandare come un coltivatore possa riuscire ad ottenere un risultato minimamente utile della propria coltura? La criminalizzazione della lampade o di rudimentali forme irrigative. la rilevanza della presenza di bilance e di strumenti per mantenere un possesso di sostanze senza deperimento, l’ottimo stato vegetativo (se si coltiva lo si fa per ottenere un buon risultato), la detenzione di foglie (il risultato della coltura) costituiscono considerazioni anche parecchio illogiche, oltre che significative di una scarsa conoscenza di un fenomeno, affrontato con pregiudizio. Ritenere che questi elementi sia sufficienti per l’ottenimento di quantità rilevanti è valutazione astratta e generica.

    Gli unici veri criteri penalmente rilevanti possono essere quelli concernenti il numero della piante coltivate, l’effettiva quantità del principio attivo ricavabile, l’assenza della qualità di consumatore nel coltivatore.

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