Sorveglianza speciale: l’inosservanza delle prescrizioni del “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” non configura il reato ex art. 75, comma 2, d. lgs 159/2011 (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 7 con la sentenza numero 1576/2024 ha ricordato che  l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche ma può, tuttavia, essere valutata dal giudice ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione.

La Suprema Corte nell’esaminare il caso premette che la violazione dell’art. 75, d. lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di A., l’imputato ne violava gli obblighi, ponendo in essere il furto aggravato contestato al capo b).

Si richiama, ai fini di valutare la sussistenza del fatto, la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01) secondo la quale l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche.

La predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione.

In motivazione la Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha specificato che l’obbligo di rispettare le leggi non integra la norma incriminatrice, sicché il sorvegliato speciale che avrà commesso un reato comune o un illecito amministrativo sarà punito solo per questi, non anche per il delitto di cui al secondo comma dell’art. 75 cit.

La commissione di tali illeciti, almeno di quelli penali, potrà tuttavia avere rilevanza per l’eventuale modifica della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 159 del 2011.

Tale norma prevede che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere modificato, in senso più restrittivo, su richiesta dell’autorità proponente «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura».

La commissione di reati comuni da parte del sorvegliato speciale potrà essere valutata dal giudice come dimostrazione di un atteggiamento non rispettoso dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, obbligo generico e indeterminato che non può integrare una fattispecie penale, ma può costituire un presupposto per l’aggravamento della misura della sorveglianza speciale, nell’ambito di un giudizio di prevenzione che deve affermare se un soggetto è pericoloso alla luce della sua precedente condotta, confrontata con i nuovi elementi acquisiti a giustificazione dell’aggravamento richiesto (Sez. 1, n. 18224 del 09/01/2015; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014).

Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non sussiste.