Genitore simbiotico e iperprotettivo, perde il collocamento del minore (di Riccardo Radi)

L’iperprotezione esasperata impedisce uno sviluppo armonico ed autonomo del minore e il genitore può perdere il collocamento del minore.

La cassazione con l’ordinanza numero 3465 del 7 febbraio 2024 della prima sezione civile ha ricordato che il criterio fondamentale, a cui deve attenersi il giudice a mente dell’articolo 337-ter comma 2 codice civile, nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole, è costituito dall’interesse morale e materiale dei minori e impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore.

Il giudizio prognostico circa le capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio non può non tener conto del miglior interesse del minore ed in questa ottica assumono rilievo i seri profili di criticità della figura di genitore che vizia troppo il figlio nell’ambito di un rapporto simbiotico che non lo fa crescere.