Avvocati di ufficio: “figli di un Dio minore” nelle impugnazioni per gli imputati assenti se passerà la riforma dell’art. 581 c.p.p. (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Il nostro legislatore si accinge a riformare l’articolo 581 c.p.p. (alla fine del post lo screen-shot dello stato dell’iter) prevedendo un distinguo tra avvocato di fiducia e di ufficio.

Oggi alle ore 9,30 riprende al Senato la discussione del testo sulle Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.

Tra le novità segnaliamo l’attesa modifica dell’articolo 581 commi 1-ter e quater, c.p.p., che prevede, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, un distinguo tra avvocato di fiducia e avvocato di ufficio, da realizzare attraverso l’abrogazione del comma 1-ter e l’aggiunta nel comma 1-quater delle parole “di ufficio” dopo “del difensore“.

Ove passasse la proposta, il nuovo testo del comma 1-quater sarebbe questo: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio“.

In sostanza gli oneri aggiuntivi per le impugnazioni nell’interesse dell’imputato assente resterebbero a carico del solo difensore d’ufficio, dando così vita ad una disparità rispetto agli imputati muniti di difensore di fiducia che sembra difficile considerare ragionevole.

Ennio Flaiano diceva di se stesso: “Ho poche idee ma confuse“.

Non solo lui, a quanto pare.