Lo ha stabilito Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 46099/23 depositata il 15 novembre 2023, respingendo i ricorsi di due avvocati che non erano stati ammessi al passivo in un procedimento di prevenzione per pretesi crediti professionali
Secondo i giudici di legittimità, bene ha fatto il Giudice Delegato a ritenere i meri invii dei preavvisi di parcella senza espressa richiesta di pagamento atti inidonei a costituire in mora il debitore.
La Corte richiama sul pinto la giurisprudenza civile che è pacifica nel senso che per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di pagamento.
Per poter avere efficacia di costituzione in mora, quindi, nell’atto deve essere espressamente manifestata l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Evidentemente, il mero preavviso di parcella non possiede tale requisito a meno che alla quantificazione del credito professionale non si accompagni anche l’esplicita richiesta di pagamento.
Indispensabile, ovviamente, la prova di ricezione della richiesta/intimazione da parte del debitore.
