Dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa denunciata a sua volta dall’imputato per calunnia: utilizzabili se i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 4001/2024, udienza del 9 gennaio 2024, ha chiarito a quali condizioni sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa che sia stata a sua volta denunciata dall’imputato per calunnia.

Vicenda giudiziaria

DB, con decreto emesso in data 17 dicembre 2020, è stata rinviato a giudizio dal GUP del Tribunale per rispondere del reato di peculato, per essersi appropriata, in qualità di infermiera in

servizio presso l’Ospedale …, di medicinali e di materiale sanitario, dei quali aveva la disponibilità per ragione del suo servizio.

Il Tribunale, con sentenza emessa in data …, ha dichiarato l’imputata colpevole del reato ascrittole.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto l’imputata appellante perché il fatto non sussiste.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la prova decisiva costituita dalla testimonianza dell’ex coniuge dell’imputata sarebbe stata inutilizzabile, in quanto costui avrebbe dovuto essere assunto nelle forme di cui agli artt. 210, comma 6, e 197-bis cod. proc. pen.

L’ex coniuge, infatti, all’atto della sua escussione in dibattimento era sottoposto ad indagini, in quanto denunciato per calunnia dalla ricorrente proprio in relazione alle accuse che questi le aveva rivolte e che sono all’origine del presente processo. Ad avviso della Corte di appello, il dichiarante avrebbe, dunque, dovuto essere escusso quale testimone assistito, sussistendo un collegamento probatorio fondato sulla reciprocità dei reati commessi ai sensi dell’art. 371 cod. proc. pen., comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da costui avrebbe, peraltro, determinato il venir meno della principale e fondamentale prova posta a fondamento della sentenza di primo grado.

Ricorso per cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 210, comma 6, e 197-bis cod. proc. pen.

Il PG eccepisce che l’ex coniuge è stato legittimamente escusso come testimone dal giudice di primo grado, in quanto la denuncia per calunnia sporta nei suoi confronti dell’imputata è stata archiviata dal GIP del Tribunale in data 6 aprile 2022 e, dunque, un anno prima della pronuncia della sentenza di appello (10 marzo 2023).

La parte pubblica ricorrente rileva, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa che sia stata a sua volta denunciata dall’imputato per calunnia, in quanto l’incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (e cita, in proposito, Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Rv. 275081-01; Sez. 2, n. 4128 del 09/01/2015, Rv. 262369 – 01).

Anche ove si ravvisasse un collegamento probatorio, peraltro, l’art. 210, comma 6, cod. proc. pen. riguarda le persone «che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» e, nel caso di specie, il procedimento penale aveva tratto origine proprio dalle dichiarazioni rese dall’ex coniuge contro la ricorrente.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso deve essere accolto.

La Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dall’ex coniuge fossero inutilizzabili, in quanto il medesimo avrebbe dovuto sottoposta ad indagine per il delitto di calunnia denunciato dall’imputata.

Il collegamento probatorio, fondata sulla reciprocità dei reati commessi di cui all’art. 371 cod. proc. pen., comma 2, lett. b), cod. proc. pen., avrebbe, dunque, imposto l’adozione delle forme e delle garanzie di cui all’art. 197-bis cod. proc. pen., sanzionate dall’inutilizzabilità della prova assunta in loro violazione.

Questa argomentazione è, tuttavia, errata e contrasta con la disciplina del codice di rito.

Se, infatti, la giurisprudenza meno recente (Sez. 5, n. 599/09 del 17/12/2008, Rv. 242384; Sez. 6, n. 32841 del 28/05/2009, Rv. 244448), non operava distinzioni di sorta accontentandosi del mero dato formale della “reciprocità”, l’orientamento ormai costante della Cassazione ha precisato che la persona offesa di un reato, che sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l’ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell’assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, in stretto collegamento naturalistico (ex plurimis: Sez. 6, n. 6938 del 22;01/2019, Rv. 275081-01; Sez. 2, n. 4128 del 09/01/2015, Rv. 262369 – 01; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, Rv. 255578 01, con riferimento alle dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di violenza sessuale che sia stata denunciata dall’imputato dello stesso reato per calunnia; Sez. 5, n. 1898/11 del 28/10/2010, non massimata sul punto, e Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Rv. 240947)

L’incompatibilità a testimoniare in coloro che siano contestualmente imputati e persone offese di reati reciproci, dunque, non opera con riferimento a quei reati che, seppure formalmente “reciproci”, nel senso cioè di essere stati commessi in danno reciproco, siano tuttavia stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti e che, dunque, sono estranei, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, all’ambito applicativo dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Invero, se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare, così venendo inammissibilmente ad incidere sul corretto esercizio della giurisdizione penale, laddove la negazione ai soggetti che versano nella descritta situazione di “reciprocità” della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se il presupposto dell’incompatibilità sia ancorato ad un elemento oggettivo e neutro, come tale non soggettivamente determinabile a piacimento da uno dei soggetti coinvolti (Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Rv. 275081-01; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, Rv. 255578 – 01, con riferimento alle dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di violenza sessuale che sia stata denunciata dall’imputato dello stesso reato per calunnia).

Nel caso di specie, il vincolo della reciprocità sarebbe determinato dal comportamento di uno dei soggetti coinvolti (e, segnatamente„ dalla denuncia per calunnia sporta dall’imputata) e, dunque, non sussiste la violazione di legge ravvisata dalla Corte di appello.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dall’ex coniuge in dibattimento, dunque, non sussiste una questione di inutilizzabilità„ conseguente ad una incompatibilità a testimoniare e al mancato rispetto delle garanzie di legge per i testimoni assistiti, quanto un tema, al pari di ogni altra testimonianza legittimamente assunta, di attendibilità del dichiarante e di valutazione della propria efficacia probatoria.

La Corte di appello ha, dunque, illegittimamente dichiarato inutilizzabili le sue dichiarazioni, ritenute decisive.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.