Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 51751/2023, udienza del 28 dicembre 2023, ha respinto il ricorso di un cittadino rumeno contro la decisione della Corte territoriale che aveva accolto la domanda della sua consegna all’autorità giudiziaria rumena in dipendenza dell’emissione di un mandato di arresto europeo (MAE).
Ricorso per cassazione
Il difensore del ricorrente aveva dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 16 della Legge 22 aprile 2005, in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti.
Osservava che la Corte d’appello, dopo aver richiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena, aveva deciso sulla base di una nota pervenuta dall’Amministrazione penitenziaria romena estremamente generica sulla descrizione del percorso di espiazione della pena, nonché carente di informazioni sul superamento delle criticità segnalate dalla difesa rispetto ai due istituti di pena di Codlea e di Aiud in cui il ricorrente sarebbe stato detenuto, senza garanzia di non subire un trattamento disumano in relazione alle condizioni di sovraffollamento e del cattivo stato in cui versano le carceri rumene.
In definitiva, censurava la carenza di motivazione della sentenza impugnata che non spiegava adeguatamente le ragioni per le quali, stante la situazione critica delle carceri in Romania – testimoniata dai rapporti del Comitato per la prevenzione della Tortura e delle Pene del Consiglio d’Europa degli anni 2018 e 2021, dal rapporto del Comitato contro la Tortura delle Nazioni Unite dell’agosto 2023, oltre che dalle risultanze delle visite effettuate nel gennaio 2023 dall’associazione APADOR-CH (comitato Helsinki) – il ricorrente non sarà sottoposto a quei trattamenti disumani e degradanti che la normativa sul mandato di arresto europeo intende evitare in relazione al mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti.
La decisione della Corte di cassazione
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di MAE, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 – nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 – per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato membro di emissione occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Rv. 273803).
Principio che la Cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un MAE, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l’art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall’art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Rv. 280878).
Restano, dunque, tuttora operanti i criteri in merito forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C. 659/15, Caldararu), per cui l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296).
Va rilevato che già la Cassazione ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l’esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall’autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, in motivazione).
La Romania, in particolare, garantisce ai consegnandi lo spazio minimo individuale nelle strutture carcerarie in regime di tipo “chiuso” di 3 mq in cui sono inclusi arredi che consentono libertà di movimento (non si indicano in tale spazio strutture fisse come “letti a castello” e i servizi igienici) e in regime “semiaperto” di 2 mq nel quale i detenuti usufruiscono degli spazi della cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per il resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni (significativa è l’apertura delle celle per tutto il giorno).
Come già affermato più volte dalla Cassazione (Sez. F, n. 35554 dell’1/08/2019, non mass; Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; non mass.; Sez. 6, n. 7187 del 09/02/2018, non mass.; Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, non mass.), la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata e di tale cambiamento dà atto la presentazione il 25 gennaio 2018 di un action plan per contrastare tutti i gap riscontrati dalla sentenza pilota della Corte EDU Rezmives ed altri c. Romania del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di “misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione”.
La valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (ex multis v. Dmitriy Rozhin c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c. Russia, n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; Yepishin c, Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; Sergey Babushkin c. Russia, cit., §§ 52 – 58).
Nel caso di specie, i presupposti indicati sono configurabili, tenuto conto che: a) sono state garantite le modalità di detenzione nonché indicati i luoghi di probabile detenzione (il penitenziario di Codlea per l’esecuzione della misura cautelare e quello di Aiud per l’esecuzione della pena); b) si è assicurato che saranno garantite presso i due predetti penitenziari celle con uno spazio minimo di 4 mq. e di 3 mq. per ciascun detenuto che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate quanto all’igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all’acqua corrente ed ai servizi sanitari, in condizioni d’igiene e pulizia; c) che nei predetti istituti non vi sono condizioni di sovraffollamento, essendovi nel carcere di Aiud un tasso di occupazione del 73,28% e in quello di Codlea un tasso di occupazione del 99,29%.
Inoltre, con riferimento al Report del Comitato contro la Tortura del 2 agosto 2023, la Corte di appello ha dato atto delle risposte fornite al riguardo dalle Autorità Rumene circa gli impegni assunti per garantire l’applicazione delle leggi che tutelano i diritti delle persone detenute, anche con riferimento al sovraffollamento degli ospedali psichiatrici, terna peraltro che non appare concretamente pertinente al caso in esame, non trattandosi di soggetto affetto da problemi psichiatrici.
In tale prospettiva, il documento trasmesso dalle autorità rumene riflette gli standards già ritenuti non ostativi alla consegna (quanto al regime “interno” e per quello “semi-aperto”), con la previsione in ogni caso anche in quello “chiuso” di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazioni professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi.
La Corte del merito si è, in conclusione, attenuta a tali indicazioni di principio, attivando la richiesta di informazioni integrative sul punto che, una volta pervenute, sono state puntualmente scrutinate, così superando i rilievi critici espressi sul tema dalla difesa del ricorrente, inadeguatamente replicati in questa sede.
È sufficiente ricordare che il rifiuto della consegna è concepito come una eccezione da interpretare restrittivamente, in rapporto al principio di reciproca fiducia degli Stati membri sul rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito europeo, assumendo rilevanza soltanto carenze strutturali e di sistema e non il riferimento a casi isolati di violazione della legge da parte di appartenenti alle forze
di polizia penitenziaria per illegittime pratiche di tortura che siano state comunque perseguite secondo le leggi dello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto.
Infine va osservato che il ricorrente pare ignorare che l’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha integralmente modificato i primi due commi dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplinano il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 17 legge cit.: ai sensi del comma 1, in particolare, il ricorso è proponibile, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge.
Rispetto alla previgente disciplina normativa, che prevedeva il diritto di proporre ricorso «anche per il merito», il ricorso è ora proponibile solo per violazione di legge, in linea, come ricorda la Relazione illustrativa, «con la significativa riduzione del materiale sottoposto al vaglio» della Corte di appello e con i «ridisegnati confini della sua valutazione».
Note di commento
La Suprema Corte ha avallato la decisione della Corte territoriale di consegnare un cittadino rumeno al suo Paese in esecuzione di un mandato di arresto europeo.
Le argomentazioni della decisione dei giudici di legittimità paiono formalmente ineccepibili.
Ci si limita quindi a rilevare che la situazione reale, secondo quanto affermato da fonti più che autorevoli, potrebbe essere diversa da quella, quasi idilliaca, dipinta dalle Autorità rumene.
Il 14 aprile 2022 il Consiglio d’Europa ha rilasciato un comunicato, significativamente intitolato “Le carceri in Romania devono ancora affrontare notevoli sfide“, consultabile a questo link.
Nel 2023, secondo quanto attestato dall’Associazione Antigone e rilanciato da Unimondo.org, in Europa solo due Paesi hanno un sovraffollamento carcerario più alto di quello italiano e sono Cipro e la Romania (qui il link per la consultazione).
Pochi giorni fa, precisamente il 2 febbraio 2024, l’eurodeputato Ignazio Corrao ha indirizzato alla Commissione europea un’interrogazione parlamentare (a questo link per la consultazione) di cui si riporta il testo integrale: “Il 29enne italiano Filippo Mosca è detenuto nel carcere di Porta Alba di Costanza (Romania) da nove mesi con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Nonostante Filippo fosse incensurato in Italia, il processo di primo grado si è concluso il 12 dicembre 2023 con la sua condanna a otto anni e tre mesi di reclusione, benché il suo coinvolgimento nei reati contestati fosse minore. L’appello è fissato per l’11 aprile 2024. Le condizioni in cui Filippo è detenuto sono disumane e degradanti, come documentato da numerose fonti e organizzazioni internazionali, compresa la Corte europea dei diritti dell’uomo. Filippo è stato sottoposto a un isolamento di 21 giorni, a causa della pandemia da COVID-19, in una cella infestata da topi ed escrementi. Successivamente è stato trasferito in una cella di 35 metri quadri insieme ad altre 24 persone, in condizioni igienico-sanitarie precarie. Inoltre, le dichiarazioni del presidente rumeno Ciolacu evidenziano la mancanza di impegno da parte delle autorità rumene nel migliorare le condizioni carcerarie nel paese. Considerando quanto sopra esposto, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 1.È a conoscenza del caso di Filippo Mosca e delle condizioni disumane in cui è detenuto nel carcere di Porta Alba di Costanza (Romania)? 2.Intende adottare misure per porre fine a questa palese violazione dei diritti umani nelle carceri rumene, in particolare nel carcere di Porta Alba di Costanza?“.
Il caso di Filippo Mosca è stato oggetto anche di un reportage del quotidiano Il Dubbio del 31 gennaio 2024 (consultabile a questo link) che inizia così: “Sbattuto dapprima in una cella invasa da topi e zeppa di escrementi anche sui materassi, vecchi e maleodoranti, poi trasferito in una di circa 35 metri quadri dove alloggiano 24 detenuti, in condizioni igienico- sanitarie immonde, con un buco per terra per fare i bisogni, sporco e nauseabondo, e con la possibilità di lavarsi una volta alla settimana. Come se non bastasse, i riscaldamenti non funzionano mentre fuori ci sono temperature che in inverno raggiungono i 10 gradi sottozero“. Dallo stesso articolo si apprende che Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha presentato un’interrogazione parlamentare denunciando appunto le condizioni disumane e degradanti in cui verserebbe il nostro connazionale.
Si potrebbe continuare a lungo, il web abbonda di segnalazioni simili a quelle appena elencate, ma un’idea è già possibile farsela.
Ci si chiede a questo punto se sia la Cassazione a sapere qualcosa che non sappiamo o se siamo noi a sapere qualcosa che la Cassazione non sa.
