Mancata notifica al difensore via pec per saturazione casella e oneri dimostrativi della cancelleria (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 5093 depositata il 5 febbraio 2024 si è occupata degli oneri a carico della cancelleria per affermare che la ricezione dell’atto sia stata impedita dalla saturazione della casella di posta elettronica dell’avvocato.

Si premette che nel caso esaminato si verte in tema di istanza di rescissione del giudicato ex articolo 629 bis cpp.

La Suprema Corte ha stabilito che per affermare che la ricezione di un atto sia stato impedito dalla saturazione della casella di posta elettronica del difensore è necessaria l’attestazione, apposta in calce all’atto dal cancelliere trasmittente, dell’avvenuto invio del testo originale (sezione 6, n. 9363/2020; cassazione sezione 2, n. 52517/2016) e che l’atto notificato a mezzo messaggio di posta elettronica sia stato restituito al mittente con l’indicazione “casella piena”.

Non può, peraltro, ritenersi integrato il perfezionamento della notifica a mezzo pec secondo la disciplina di legge.

Infatti, l’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) sancisce quanto segue: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.

La cassazione ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi che, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario.

Situazione che ricorre, ad esempio, quando il destinatario dell’atto non abbia ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco, tenuto conto dell’obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Rv. 271834).