Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 4344/2024, udienza del 23 gennaio 2024, ha chiarito i parametri valutativi che determinano la decisione sull’eventuale accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionato.
Vicenda giudiziaria
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputato AG in relazione al reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6 C.d.S., per aver causato un incidente stradale, violando il conseguente obbligo di fermarsi.
Con l’atto di appello, l’imputato ha impugnato tra l’altro il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato ad un accertamento peritale e all’acquisizione di tabulati telefonici.
I giudici d’appello, respingendo il motivo di gravame, hanno sottolineato come l’assunzione della prova invocata dall’appellante si scontrasse con l’esigenza di celerità che connota il rito abbreviato.
Ricorso per cassazione
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento al rigetto della richiesta avanzata in appello di procedere con rito abbreviato condizionato. La Corte d’appello aveva ritenuto tale richiesta incompatibile con le esigenze di speditezza che caratterizzano tale rito, facendo unicamente menzione della perizia sui veicoli, omettendo di motivare in relazione alla richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici.
Decisione della Corte di cassazione
Il collegio di legittimità ha anzitutto richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01) secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve
essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi “necessaria” quando risulti indispensabili ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda”. Inoltre, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell’udienza preliminare, secondo una valutazione “ex ante”, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall’imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall’istruttoria espletata (Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Rv. 268327 – 01; Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Rv. 276311 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha considerato corretta la decisione, valutando implicitamente anche la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici, in ragione della completezza e coerenza del materiale istruttorio in atti, che non avrebbe avuto bisogno di ulteriori approfondimenti.
Si tratta di motivazione congrua ed in linea con l’esame – parimenti coerente e privo di aporie logiche – compiuto dai giudici di merito in ordirle al materiale probatorio acquisito.
Né è censurabile la valutazione di rigetto dell’espletamento del mezzo istruttorio richiesto in ragione delle esigenze di celerità del rito adottato (sul punto, Sez. 3 – n. 3993 del 01/12/2020, Rv. 280873 – 01; Sez. 3, n. 7961 del 13/01/2011, Rv. 249387: nelle predette pronunce la Cassazione ha affermato che la valutazione della compatibilità del mezzo richiesto con le esigenze di economia del rito abbreviato non solo è congrua, ma non può nemmeno essere fatta ex post in ragione della concreta durata del processo).
Nel caso che qui occupa, la Corte territoriale ha abbondantemente chiarito come la convocazione del perito, l’espletamento degli accertamenti e la stesura della relazione nonché il successivo esame del perito avrebbero richiesto una tempistica non compatibile con le esigenze di celerità del rito.
