Confisca allargata, reati-spia, sproporzione e ragionevolezza temporale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 46511/2023, udienza del 27 ottobre 2023, si sofferma sul rapporto tra la cosiddetta confisca allargata e i reati spia ai quali segue la sua applicazione.

La “confisca in casi particolari”, in origine disciplinata dall’art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge 07/08/1992 n. 356, è oggi prevista dall’art. 240-bis cod. pen. a seguito dell’introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice, attuato dal d. lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

La norma citata al primo comma recita: «Nei casi di condanna […] per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale […] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

In ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (norma, quella dell’art. 85-bis, introdotta dal già citato d. lgs. 1° marzo 2018, n. 21), l’art. 240-bis cod. pen. si applica anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 – eccezion fatta per la fattispecie di cui al comma 5 – del medesimo d.P.R. 309/1990, fattispecie di reato, appunto, per la quale è intervenuta la condanna del ricorrente.

Del resto, pure l’art. 12-sexies appena ricordato, come vigente all’epoca della commissione del reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna, prevedeva un regime del tutto analogo ed era perciò applicabile ai reati previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (con l’eccezione, già ricordata, delle ipotesi previste dal comma 5). Il secondo comma dell’art. 240-bis cod. pen. (che riprende il comma 2-ter dell’art. 12-bis decreto-legge n. 306 del 1992, comma introdotto dalla legge n. 94 del 2009) prevede: «Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».

I caratteri della confisca “allargata” si trovano delineati in maniera chiara nella sentenza delle Sezioni unite n. 27421 del 25/02/2021, Crostella: «Nella prassi applicativa la confisca in casi particolari è definita “atipica”, “allargata” o “estesa” per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolta.

La previsione … trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L’accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce “spia” ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l’ordinamento intende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose.

Nell’ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell’oggetto dell’ablazione dal reato e l’onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa … Il legislatore ha scelto di delineare la confisca allargata quale misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del “reato-spia”. L’accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall’art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall’attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l’origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa.

Nella considerazione del legislatore, quindi, l’attribuzione al soggetto della commissione di uno dei “reati-spia” costituisce indicatore dell’acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico … La relazione tra “reato spia” ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell’incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili».

In sintesi, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna.

Occorre, però, che ricorrano i seguenti ineludibili presupposti:

– l’esistenza di una sproporzione, al momento dell’acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell’attività economica e valore del bene, unitamente alla assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza;

– il rispetto del criterio di “ragionevolezza temporale”.

Sul primo profilo le Sezioni unite Montella (sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491) hanno ritenuto necessario «che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti».

Quanto al secondo aspetto, e cioè alla ragionevolezza temporale, va ricordato che si tratta di criterio assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti “spia”, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta […] in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento.

Per la specifica ipotesi di confisca allargata disposta in sede esecutiva le Sezioni unite (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561) hanno affermato che il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca dei beni che sono entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di “ragionevolezza temporale”, fino alla pronuncia della sentenza per il c.d. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.