Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3180/2024, udienza del 6 dicembre 2023, ha chiarito che la procura speciale che deve essere conferita dal terzo interessato a contestare un provvedimento di sequestro preventivo è la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen., che legittima espressamente un difensore a far valere le ragioni del terzo nell’ambito del procedimento cautelare, e non quella a compiere determinati atti prevista dall’art. 122 cod. proc. pen.
Vicenda giudiziaria e ricorso per cassazione
Il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame di un terzo interessato contro un decreto di sequestro preventivo dal GIP avendo rilevato la carenza di legittimazione in quanto il difensore non aveva la “procura speciale”.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge (art. 100 cod. proc. pen.) ed osservando a tal fine che la procura necessaria per consentire le impugnazioni nel procedimento di riesame della cartella reale era quella “alle liti” prevista dall’art. 100 del codice di rito e non quella “per compiere determinati atti” prevista dall’art. 122.
La decisione della Corte di cassazione
Il collegio ha accolto il ricorso riaffermando il principio per il quale, in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 – 01; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258332 – 01, Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Rv. 247057).
Si riafferma cioè che la procura speciale che deve essere conferita dal terzo interessato a contestare un provvedimento di sequestro preventivo è la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen., che legittima espressamente un difensore a far valere le ragioni del terzo nell’ambito del procedimento cautelare, e non quella a compiere determinati atti prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., che è invece necessaria per consentire al difensore di essere parte del rapporto processuale (come nel caso delle procure che legittimano il difensore a chiedere l’accesso a riti alternativi).
Nel caso in esame la procura ritenuta non legittimante l’impugnazione risultava firmata dal ricorrente, con autentica del difensore, riportava il corretto numero di registro delle notizie di reato ed incaricava l’avvocato di svolgere attività defensionale “in ogni stato e grado del giudizio”, indicazione idonea a conferire al difensore la legittimazione processuale denegata dal Tribunale
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.
