La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 3069/2024 ha ribadito che il GIP investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può rigettare la richiesta e restituire gli atti al Pm, sulla base della considerazione che l’imputato non possa pagare la sanzione pecuniaria irrogata.
Fatto
Con ordinanza il GIP rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna a carico di O.C. e M.N., imputati del reato di cui all’art. 4, secondo comma, I. n. 110 del 1975, ritenendo inopportuna la definizione del procedimento penale con rito speciale nei loro confronti, essendo inverosimile che essi, entrambi inoccupati, potessero provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata.
Decisione
La Cassazione ha già sancito (Sez. U, n. 20569 del 2018, Ksouri, Rv. 272715-01) l’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti, adottato dal GIP investito di richiesta di emissione del decreto penale di condanna e motivato da ragioni di mera opportunità, legate ad una formulata prognosi negativa circa l’adempimento da parte dell’imputato dell’obbligo di pagamento della pena pecuniaria.
Una decisione siffatta si traduce in una indebita interferenza rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell’organo dell’accusa, di introdurre il procedimento monitorio, ed in un’arbitraria invasione da parte del giudice di prerogative riservate dall’ordinamento alla parte pubblica in punto di utilità del rito e di suoi futuri sviluppi.
Segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al GIP per la decisione di merito di sua competenza.
