La cassazione sezione 1 con la sentenza 2077/2024 ha stabilito che in tema di tentativo, il recesso attivo presuppone la volontarietà della condotta oggettivamente volta ad impedire l’evento, che non è esclusa dalla concorrente volontà di alterare le prove fornendo una diversa versione dei fatti.
Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato la decisione che aveva escluso tale diminuente in un caso in cui l’imputato, dopo aver colpito la vittima al torace con più coltellate, l’aveva portata al pronto soccorso, ove aveva fornito una diversa rappresentazione dell’accaduto.
La disposizione di legge di cui all’art.56 comma 4 cod. pen. testualmente recita: se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Il recesso attivo ha natura di circostanza attenuante e si realizza, dunque, quando il soggetto agente – avendo esaurito la condotta tipica – riesce ad impedire, con condotta volontaria, il verificarsi dell’evento.
I presupposti di legge sono dunque rappresentati:
a) dalla volontarietà dell’azione;
b) dalla oggettiva utilità dell’azione, tesa ad interrompere il determinismo causale che porterebbe all’evento.
Nel caso in esame la condotta tenuta dal D.V. è certamente venuta in essere dopo il compimento del tentativo (il R. era stato colpito al torace e perdeva sangue) e prima facie appare tesa ad interrompere il nesso causale che avrebbe condotto al decesso della vittima (con immediato trasporto del R. in pronto soccorso).
La esclusione della speciale attenuante è stata motivata in rapporto ad una finalità ‘concorrente’ di alterazione della prova, nel senso che si è rimproverato al D.V. di aver fornito, nella occasione del soccorso, una versione dei fatti tesa a rappresentare una diversa dinamica rispetto a quella reale.
Secondo la cassazione tale argomentazione non sorregge in modo legittimo la scelta di escludere l’applicabilità della circostanza attenuante.
In particolare, la volontarietà della condotta impeditiva non può ritenersi assente lì dove sia rinvenibile una concorrente finalità di fornire una diversa versione dei fatti, sempre che la condotta non risulti «condizionata» da fattori esterni che si inseriscono nel processo formativo della volontà. In altre parole, la disposizione di legge non richiede l’espressione di un giudizio di valore ma una presa d’atto di una condotta non imposta da circostanze esterne (dunque volontaria) e oggettivamente idonea ad impedire l’evento originariamente preso di mira (nel caso in esame la morte di R.).
Non vi è peraltro, un reale contrasto interpretativo con i contenuti della decisione – citata nella sentenza di primo grado – n. 22817/2014 della cassazione posto che nel caso oggetto di detto arresto l’agente non aveva realmente prestato soccorso alla vittima ma, in modo opportunistico, segnalato a terzi che la persona offesa era stata colpita da malore.
E’ evidente, dunque, che la condotta tenuta nel caso che ci occupa dal D.V. si è manifestata – per quanto risulta dalle sentenze di merito – in modo non coartato (ad es. presenza improvvisa di terzi o delle forze dell’ordine) e va valutata sotto il profilo della concreta idoneità ad evitare l’evento, ai fini della possibile applicazione della circostanza attenuante in parola.
