La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 3053/2024 ha ricordato che in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all’art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011), integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. – e non il delitto di cui all’art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011).
La Suprema Corte ha precisato che la condotta non ammette dimenticanze o scuse di sbadataggine e costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l’operato delle forze di polizia e che, rispetto all’elemento psicologico necessario a ritenerlo configurabile, trattandosi di ipotesi contravvenzionale, non è necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario, sufficiente anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa (Sez. 1, n. 11187 del 06/07/1994, Rv. 199611).
