La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2901/2024 ha ricordato che l’articolo 494 c.p. che punisce il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’art. 494, c.p., senza riuscire ad indurre in errore taluno (cfr. Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, Rv. 263899).
Principio ribadito in una successiva decisione, secondo cui il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall’art. 494, c.p., senza riuscire nell’altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l’effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall’agente, attinente al coefficiente psicologico del reato (cfr. Sez. 5, n. 5432 del 18/12/2020, Rv. 280336).
Nel caso esaminato rileva la Corte di cassazione che tali profili, a fronte di uno specifico motivo di appello, non sono stati sufficientemente meditati dalla corte territoriale, che ha risolto la questione portata alla sua attenzione, escludendo il tentativo, sol perché l’imputato era “riuscito a superare i controlli”, venendo “fermato solamente una volta salito sul treno“, laddove la stessa corte territoriale, come si è visto, dava per incontestato che già al momento in cui il P. si era portato al varco di accesso ai binari, l’A. si era insospettito in ordine alla genuinità dei segni distintivi e dei documenti esibiti dall’imputato, tanto da decidere con il collega T., di consentirgli di superare il varco, seguendolo, tuttavia, a distanza e avvisando la Polfer di quanto stava accadendo.
Sul punto, di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, che provvederà a colmare l’evidenziata aporia motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affrontati.
