Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 44171/2023, udienza del 19 settembre 2021, ha chiarito, ponendosi sulla scia di precedenti decisioni conformi (sentenze nn. 34730 del 2011, Rv. 251112-01, e 20095 del 2013, Rv. 256228–01) che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, disposta d’ufficio, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a seguito di sentenza di condanna in primo grado, non implica che l’affermazione di responsabilità possa essere confermata solo se gli elementi acquisiti “ex novo” siano anch’essi ulteriormente indicativi della colpevolezza dell’imputato.
Non comporta neanche che, ove quest’evenienza non si verifichi, sussista una situazione di “ragionevole dubbio” tale da consentire il ribaltamento della decisione, posto che la condanna è suscettibile di conferma anche nel caso in cui gli elementi nuovi siano serviti a escludere che le prove già assunte nel primo giudizio siano lacunose o possano essere smentite da ulteriori risultanze.
