La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 3054/2024 ha ricordato ai giudicanti che in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322 – 01).
Nel caso esaminato il giudice aveva redatto la seguente motivazione: “Le prove sono costituite principalmente dalla deposizione dei verbalizzanti, univoche e concordanti.
Il reato è stato senza dubbio commesso dall’imputato e la pena è congrua e si discosta dal minimo edittale in considerazione della gravità del fatto“.
E ho detto tutto, direbbe Peppino De Filippo.
Senzadubbiamente, aggiungerebbe Cetto Laqualunque.
