Atti del fascicolo del PM acquisiti al dibattimento per accordo tra le parti: sempre utilizzabili per la decisione tranne che nei casi di inutilizzabilità patologica (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 44926/2023, udienza del 27 novembre 2023, ha ribadito, sulla scia di una giurisprudenza costante, che gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all’art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, qual è quella derivante da una loro assunzione “contra legem”.

Si ricorda a tal fine che, secondo la definizione datane da Sezioni unite penali, sentenza n. 16/2000, Tammaro, Rv. 216246, è patologica l’inutilizzabilità che inerisce agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento.