Verbale di udienza: è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 45175/2023, udienza dell’1° marzo 2023, ha ribadito il costante e assolutamente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nel procedimento penale il verbale d’udienza fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall’art. 2700 cod. civ. (Sez. 4, n. 5627 del 24/01/2023, Rv. 284098 – 01; Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 274796 – 01; Sez. 3, n. 13117 del 27/01/2011, Rv. 249918 – 01; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Rv. 228196 – 01; Sez. 3, n. 9975 del 28/0112003, Adamo, Rv. 223819 – 01; Sez. 3, n. 7785 del 1996, Rv. 206056-01).

Unico precedente difforme, al quale il collegio non ha inteso dare seguito, è costituito da Sez. 2, n. 40756 del 21/10/2021, Rv. 282432 – 01, decisione in cui si è affermato che il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del suo contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen.).