Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 45851/2023, udienza del 15 settembre 2023, ha affermato che, in tema di valutazione della prova, le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, avendo natura di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del predetto, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie.
Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del difensore di un imputato che censurava la decisione della Corte territoriale di discostarsi dalle conclusioni di una consulenza tecnica disposta dal PM.
Più nel dettaglio i giudici di secondo grado avevano ritenuto esistente, diversamente dal consulente del PM, un chiaro rapporto di identità tra il ricorrente e un concorrente del reato di tentata rapina ripreso dall’impianto di videosorveglianza installato nel luogo dei fatti.
Il collegio ha considerato legittimo il loro operato, tenuto conto dell’inesistenza di vizi logici e giuridici nella motivazione e dell’indicazione in essa di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti a carico del ricorrente.
D’altro canto – ha ricordato la Corte, rifacendosi a Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 12991/2013, Rv. 255196-01 – il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale peritus peritorum, può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito.
