La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 41341/2023 ha ricordato che in tema di concessione di attenuanti generiche le stesse non sono precluse dalla valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto che non costituisce violazione né dell’art. 133 cod. pen. né del principio del “ne bis in idem” sostanziale.
La Suprema Corte premette che le circostanze attenuanti generiche consentono un adeguamento della sanzione penale alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto, quanto del soggetto; pertanto, la valutazione di merito di detto adeguamento non può mai essere presunta oppure data per scontata, avendo il giudice l’obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’insussistenza e, quando ne affermi l’esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Rv. 242709).
Secondo l’orientamento della cassazione anche a seguito alla modifica legislativa dell’art. 62 bis cod. pen., introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f-bis), d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) in tema di attenuanti generiche il giudice di merito è quindi sempre tenuto ad offrire almeno uno degli elementi da lui presi in considerazione nella decisione.
Tale valutazione può essere anche desunta implicitamente dalla lettura della sentenza, purché sia possibile ricostruire il ragionamento complessivamente sviluppato dal giudice in ordine ai criteri suggeriti dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 2014, RV. 258747).
Nel caso concreto, sussiste il denunciato vizio di motivazione per la insufficiente risposta data dalla Corte di assise di appello alle richieste di concessione di dette attenuanti, sotto il profilo della grave situazione di pericolo che veniva alimentata dal protrarsi del comportamento aggressivo della vittima, tanto che lo stesso imputato, proprio il giorno precedente all’omicidio, aveva fatto installare delle telecamere di sorveglianza, che riprendevano e registravano le immagini nei pressi dell’abitazione della sorella.
Per di più erano state sollecitate molte volte le forze dell’ordine per contenere l’aggressività di S. ai danni della moglie e dei prossimi congiunti, come la stessa sentenza impugnata riferisce.
Sussiste inoltre l’errata interpretazione dell’art. 62-bis cod. pen. denunciata dal ricorrente, atteso che, viene argomentata la decisione di negare il riconoscimento di dette circostanze anche per il fatto che “si tratta delle medesime evenienze fattuali – le plurime aggressioni patite, lo stress accumulato per la pessima condotta della vittima, la preoccupazione per la serenità della famiglia della sorella, continuamente aggredita dal proprio affine – già puntualmente considerate, in favore di B., allorquando si è trattato di accordargli l’attenuante della provocazione per accumulo, di cui all’art. 62 comma primo n. 2 cod. pen.
Riconsiderare le medesime circostanze sotto la nuova etichetta delle attenuanti generiche, costituirebbe pertanto una non confacente duplicazione di beneficio“.
Tale motivazione si pone in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte di legittimità circa il fatto che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune, quando questi incidano non solo sull’intensità del dolo, ma sulla motivazione del delitto e sul carattere del reo, tanto da indurre il convincimento di una ridotta capacità a delinquere del colpevole.
La valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né dell’art. 133 cod. pen. né del principio del “ne bis in idem” sostanziale. (Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994, Rv. 199739: nel caso di specie la Corte, in un caso di omicidio connesso ad una situazione di forte contrasto tra due nuclei familiari, aveva concesso l’attenuante comune della provocazione in considerazione della dinamica dei fatti e quelle generiche sul presupposto della conflittualità tra le famiglie).
