La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 2070/2024 ha ribadito che il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento – sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza – salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto.
L’indirizzo giurisprudenziale trova conferme nei precedenti della Sez. Feriale, n. 34281 del 30/07/2013, Franzese, Rv. 256644 – 01 ed anche cassazione Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275030 – 01, secondo la quale «il momento consumativo del reato previsto dall’art. 349 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell’accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto».
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la difesa che intenda confutare l’individuazione del dies a quo per il computo del termine prescrizionale è tenuta a fornire prova rigorosa ed incontrovertibile in ordine alla effettiva ultimazione dei lavori in data antecedente all’accertamento.
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