L’avvocato è essenziale per il funzionamento della giustizia, ricordiamolo! (di Riccardo Radi)

Gli avvocati non sono di intralcio al buon funzionamento della giustizia anzi sono essenziali.

L’esperienza degli avvocati che esercitano la professione in aula tutti i santi giorni è un “patrimonio” che deve essere ascoltato quando si devono prendere decisioni in tema di giustizia e sono ormai decenni che nessuno ci ascolta.

La nostra attività è fondamentale per il giudicante perché: “Il professionista legale è un prezioso collaboratore del giudice, perché lavora in vece sua a raccogliere i materiali di lite, a tradurre in linguaggio tecnico frammentarie e slegate affermazioni della parte, a trar fuori da queste l’ossatura del caso giuridico e a presentarlo al giudice in forma chiara e precisa e nei modi processualmente corretti; onde, in grazia di questo professionista paziente, che nel raccoglimento del suo studio sgrossa, interpreta, sceglie e riordina gli informi elementi fornitigli dal cliente, il giudice è messo in condizione di vedere a colpo, senza perder tempo, il punto vitale della controversia che è chiamato a decidere … Per le ragioni suaccennate la funzione dell’avvocato ha, dunque, carattere eminentemente pubblico”.

Non siete d’accordo con le parole di Calamandrei?

Cosa è cambiato dal 1921 quando l’avvocato fiorentino scrisse il pamphlet “Troppi avvocati”?

Noi avvocati dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo essenziale perché:L’avvocato appare così come un elemento integrante dell’ordinamento giudiziario, come un organo intermedio, posto tra il giudice e la parte, nel quale l’interesse privato ad avere una sentenza favorevole, e l’interesse pubblico ad avere una sentenza giusta si incontrano e conciliano.

La sua funzione è perciò necessaria allo Stato, come quella del giudice, in quanto anche l’avvocato alla pari del giudice agisce come “servitore del diritto … la funzione degli avvocati sia una funzione pubblica, è oggi, del resto, concordemente ammesso dagli studiosi (cfr. per ultimo: ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, (Milano, 1920), n. 56); ma di questa utilità pubblica della loro funzione, non credo che sia diffusa la coscienza tra i profani.

Eppure questa coscienza non dovrebbe mancare, quando si volesse serenamente valutare quali preziosi benefici per il buon funzionamento della giustizia dello Stato può ritrarre da un ordine di professionisti legali conscio dei propri doveri …”.

È trascorso un secolo e purtroppo è sorprendente l’attualità dell’analisi che individua i temi di sempre dell’avvocatura e che rimandano ad una idea molto precisa dell’attività forense.

L’esperienza degli avvocati è essenziale per il buon funzionamento della giustizia e gli avvocati, che esercitano l’attività tutti i giorni, non devono essere visti come un ostacolo e tenuti ai margini delle decisioni che riguardano la giustizia perché altrimenti la giustizia non funziona.