
Mi difendo negando la condotta che viene ascritta ma il mio comportamento processuale viene valorizzato per negarmi la sospensione condizionale della pena.
Segnaliamo che la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 2591 depositata il 22 gennaio 2024 ha stabilito che è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell’imputato che neghi ostinatamente l’addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio.
La Corte territoriale ha valorizzato in chiave negativa l’atteggiamento difensivo dell’imputato per avere sostenuto una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, rifacendosi ad un risalente indirizzo giurisprudenziale (Sez. 4, n. 4459 del 11/01/1989, Rv. 180872, con riferimento al comportamento del reo che, anziché confessare, neghi ostinatamente l’addebito; conf. Sez. 6, n. 3345 del 20/01/1978) che tuttavia deve essere sconfessato, dovendosi considerare che tale comportamento processuale appare spiegabile sul piano umano ed è espressione di un insopprimibile diritto alla difesa, costituendo esso il riflesso del diritto al silenzio.
L’effetto negativo evidenziato dalla Corte territoriale, correlandosi all’esercizio di tale diritto, finisce dunque per vanificare una delle più qualificanti note garantistiche della vigente legislazione processuale (Sez. 3, n. 4090 del 25/11/2015- dep. 2016 – Rv. 265713).
Si tratta di un principio che ha trovato ampio riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuante generiche (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Pg. e Biondi, Rv. 253152), in materia di non menzione della condanna nel certificato penale (da ultimo, Sez. 5, n. 57703 del 14/09/2017, Rv. 271894), in tema di valutazione indiziaria, spettando all’accusa l’onere della prova e all’indagato il diritto di difendersi con il silenzio (Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015, Rv. 262499).
In tal senso, pertanto, l’affermazione contenuta dalla sentenza impugnata va corretta, emendandola dal predetto errore di diritto.
In conclusione si può affermare che in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell’imputato che neghi ostinatamente l’addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio.

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