L’impossibilità di depositare la nomina del difensore presso l’Ufficio G.I.P. e l’inarrestabile erosione dell’inviolabilità della difesa (di Mattia Serpotta)

Per oltre un secolo, ma sono così giovane da non poter escludere che anche prima fosse così, il deposito della dichiarazione di nomina, e a dire il vero di qualsiasi altro atto del procedimento penale, non ha mai incontrato ostacoli e rigetti, né momenti di esitazione o incertezza tra i funzionari di cancelleria.

E questo grazie a un principio, oggi ovvio solo per alcuni, che non si trova scritto a chiare lettere in nessun articolo del codice, ma che si ricava senza alcuna difficoltà da un centinaio di norme: il difensore ha il diritto di portare a conoscenza l’Autorità giudiziaria procedente della propria nomina con carattere di urgenza e immediatezza. Ciò perché è proprio con il deposito che al difensore vengono riconosciuti gli stessi diritti e facoltà che la legge attribuisce al suo assistito. Ed è da quel momento che l’Avvocato potrà concretamente esercitare la sua funzione. Poca cosa, penseranno in molti, anche se sta scritta nella Costituzione.

In principio, venne il portale e fummo tutti felici di non dovere più comprare risme di carta. Poi arrivó l’atto abilitante e qualcuno, pochi in verità, storse il naso, perché con un atto amministrativo si derogava al codice, introducendo un presupposto sconosciuto, questo sì disabilitante, per il deposito della nomina.

Quindi fu il momento dei Decreti del Ministro della Giustizia e dell’obbligatorietà del portale.

E infine, nella scala gerarchica delle fonti normative, ecco affacciarsi un nuovo gradino, un poco al di sopra del D.M. 217 del 2023 e dell’art. 87 bis del D. lgs. 150 del 2022, ma un poco al di sotto del D.G.S.I.A. Ecco a noi, lo “Staff del D.G.S.I.A.”.

Questo il tema.

Il sistema non consente di depositare al G.I.P. per la prima volta, quindi quando il procedimento non risulta già autorizzato in Procura, non soltanto la nomina, ma anche qualsiasi altro atto contestuale.

Esempio di scuola: viene notificato all’indagato un avviso di fissazione dell’udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione e il difensore intende trasmettere al G.I.P, se non è disturbo, la propria nomina e una memoria.

Si tratti di atti che, secondo l’art. 3, comma 8, del D.M. 217 del 2023, e dell’art. 111 bis c.p.p., devono essere obbligatoriamente depositati al portale.

Non è quindi consentita la trasmissione in formato cartaceo, né la PEC.

In particolare, proprio nelle ipotesi di deposito esclusivo telematico, per come introdotto dall’art. 111 bis c.p.p. e disciplinato dal D.M. 217 del 2023, l’art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022 prevede testualmente la cessazione della propria vigenza a partire dal 14.1.2024 e quindi la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata.

Non è peraltro tecnicamente consentito il deposito della nomina e dell’atto successivo indirizzandoli in Procura, poiché in quel momento l’Ufficio si è già spogliato del fascicolo e un funzionario lo rigetterebbe con la dicitura “stato del procedimento non coerente”.

Il problema si pone, chiaramente, anche in caso di deposito di una nomina al G.U.P., anch’esso obbligatorio al portale.

Ho posto il quesito all’indirizzo “info-ppt@giustizia.it”, indicato sul sito pst.giustizia.it.

Condivido (in allegato alla fine del post), a beneficio di quanti abbiano riscontrato lo stesso problema, la risposta ricevuta, anche dall’Avvocato Riccardo Ecora del Foro di Catania, dallo “Staff PPT” del D.G.S.I.A.

Risposta:

Con l’attuale versione del PDP, si possono mandare al GIP atti solo come atti successivi.  

Al GIP non si può depositare un sollecito o una nomina e di conseguenza nessun atto contestuale. 

Gli Uffici e gli Ordini forensi saranno avvisati con apposita nota. 

Poiché non viene esclusa la possibilità di depositare in maniera telematica tramite PEC, la invitiamo ad utilizzare tale modalità”.

Lasciano perplessi questi due punti:

  1. Gli ordini forensi saranno informati”. Apprezziamo che, prima o poi nel futuro prossimo, qualcuno avrà cura di informare anche gli Avvocati. Il problema è però noto dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 4 luglio 2023: già sei mesi.  Nessuno ha ritenuto di intervenire sul sistema e, soprattutto, di disciplinare l’impossibilità tecnica di uso del portale con un atto che avesse la parvenza di una norma giuridica.
  2. L’invito all’uso della PEC rivolto agli Avvocati, soprattutto ai più spaesati sul tema, oltre a essere fuorviante e creare confusione, è tecnicamente errato. Il D.M. 217 del 2023 e l’art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, come detto, escludono categoricamente l’uso della PEC nei casi in cui l’atto deve essere obbligatoriamente depositato al portale.

In un’ottica costruttiva, ecco le uniche soluzioni pratiche applicabili:

A) depositare ugualmente la nomina e l’atto contestuale al “Tribunale”, indicando come nome del Magistrato quello del G.I.P., pur nella piena consapevolezza che il deposito rimarrà “in verifica” a vita, ma preservandosi così da eventuali eccezioni di sorta. Successivamente, depositare l’atto in modalità cartacea, secondo la previsione di cui all’art. 111 bis, comma 3, c.p.p.;

B) attendere che i Dirigenti degli Uffici Giudiziari eserciteranno, anche qui il termine è il futuro, il potere loro riconosciuto dal comma 6 quater dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 e adottino quindi, ricorrendo le “ragioni specifiche” ivi richiamate, una direttiva che autorizzi preventivamente il deposito in formato cartaceo di tutti gli atti indirizzati per la prima volta all’Ufficio G.I.P.