Errore di fatto rilevabile d’ufficio dalla Cassazione anche nelle procedure di prevenzione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2043/2024, udienza del 21 dicembre 2023, ha chiarito che l”art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., consente al giudice di legittimità di rilevare l’errore in ogni momento e senza formalità.

Una lettura convenzionalmente orientata della norma, infatti, impone di ritenere applicabile tale strumento processuale, onde evitare il vuoto di tutela – non consentito, anche in ossequio al diritto di accesso a un organo giurisdizionale sancito dall’art. 6, § 1, CEDU – che conseguirebbe dalla consolidata giurisprudenza che esclude per i procedimenti di prevenzione la distinta procedura ad impulso di parte di cui al comma 1 dell’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790; Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Rv. 264658, che, avuto riguardo alla chiara lettera della legge in ordine alla legittimazione dei soli “condannati”, escludono il ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante o praeter iudicatum)e dalla tassatività dei casi previsti per la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione dall’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (rimedio peraltro esperibile «solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura»), nonché dall’impossibilità di ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. (sia perché prevarrebbe la norma speciale di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. – cfr. Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Rv. 280971 – sia perché, nel caso di specie, l’eliminazione dell’errore comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto).