Denunce e querele, purché non calunniose, non possono essere fonte di responsabilità civile in caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato/querelato (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 36266/2023, camera di consiglio del 27 novembre 2023, depositata il 28 dicembre 2023, ha avallato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia poiché al di fuori di tale ipotesi l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante o querelante interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato.

Il collegio ha ulteriormente precisato che la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente a un interesse pubblico, che risulterebbe frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (come già affermato da Cass. n.11271 del 2020).