Validità della querela depositata da persona non delegata e non identificata (di Riccardo Radi)

La querela presentata da persona senza delega e senza che lo stesso sia identificato ed identificabile comporta profili di invalidità?

L’assenza della attestazione di ricezione e l’omessa identificazione del proponente della querela e la sottoscrizione dell’agente di P.G. con una mera sigla, queste e tante altre questioni vengono affrontate nella recentissima sentenza della cassazione in commento.

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 51592/2023 ha stabilito che la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l’ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato.

La cassazione premette che la difesa non contesta che la querela sia sottoscritta dal legale rappresentante della società la cui firma è stata autenticata dal difensore.

Sostiene però, con il primo motivo, che dagli atti non emerge se il deposito della querela presso gli uffici della Procura della Repubblica sia avvenuto da parte di soggetto legittimato e la data del deposito non è certa; col secondo motivo, che, non essendo stato allegato alla querela lo Statuto della cooperativa, non sarebbe possibile ritenere sussistente in capo al legale rappresentante il potere di proporre la querela.

Per quanto riguarda il primo motivo si deve osservare che, nel caso di specie, la querela è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società con firma autenticata dal difensore e, ai sensi dell’art. 337, comma 1, cod. proc. pen., la querela recante sottoscrizione autentica «può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato».

Per giurisprudenza consolidata: la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale.

Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavallo, Rv. 255583; conforme: Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262569).

Con riferimento alla data del deposito, si osserva che l’atto di querela reca un timbro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 30 ottobre 2014 e la circostanza che quel timbro non rechi la firma dell’operatore giudiziario è inidonea a far dubitare della tempestività dell’atto.

Ai sensi dell’art. 111 cod. proc. pen., «quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto».

Nel caso di specie, il timbro apposto sulla querela inconfutabilmente attesta che, il 30 ottobre 2014, l’atto fu depositato negli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Genova.

A ciò deve aggiungersi che la cassazione ha già avuto modo di sottolineare, «non è invalida la dichiarazione di querela, presentata presso la Procura della Repubblica, recante il timbro dell’ufficio, ma priva della sottoscrizione del funzionario della segreteria che l’ha ricevuta. (In motivazione la S.C. ha osservato che tale omissione costituisce al più irregolarità amministrativa)» (Sez. 5, n. 34638 del 23/04/2008, Rv. 241348).

L’argomento è stato affrontato anche sotto diverso profilo.

Si è ritenuto, infatti, che fosse ritualmente proposta una querela «presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l’atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l’atto sia stato ricevuto da funzionario competente.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l’azione penale, perché l’attestazione di ricezione ed identificazione del proponente della querela, apposta in calce all’atto, non consentiva di evincerne la riferibilità al pubblico ministero ovvero ad altre autorità legittimate a riceverla, essendo accompagnata da una semplice sigla del depositario)» (Sez. 6, n. 12349 del 24/01/2007, Rv. 235942).

L’applicazione congiunta dei principi enunciati consente di ritenere che la data della presentazione della querela non è dubbia se può essere desunta da elementi certi.

Pertanto: da un lato, si può prescindere dall’identificazione della persona che ha ricevuto l’atto dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, che un atto depositato e registrato presso gli uffici della Procura della Repubblica sia stato ricevuto da un addetto all’ufficio; dall’altro, non è necessario che il timbro di ricezione sia sottoscritto, rilevando in tal caso la data del timbro.

Non ha maggior pregio il secondo motivo di ricorso col quale la difesa deduce violazione dell’art. 337, comma 3, cod. proc. pen. per non essere stato allegato alla querela lo Statuto della cooperativa; ciò che, in tesi difensiva, comporterebbe la mancata indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza.

Basta in proposito ricordare che, per giurisprudenza costante, «il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite» (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767).

Come è stato opportunamente sottolineato, la presentazione di una querela costituisce certamente atto funzionale al raggiungimento degli scopi della società e rientra tra i compiti del legale rappresentante senza necessità di specifico ed apposito mandato, in quanto gli amministratori che hanno la rappresentanza di una società di capitali possono, ai sensi dell’art. 2384 cod. civ. compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (Sez. 5, n. 46806 del 11/07/2005, Rv. 233038).

Ne consegue che, ai fini dell’adempimento dell’onere di specifica indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, è sufficiente che il legale rappresentante di una società di capitali (quale è la cooperativa di consumo in danno della quale è stato commesso il furto per cui si procede) si qualifichi come tale, così facendo implicito riferimento all’art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della sua legittimazione (Sez. 2, n. 33444 del 19/05/2005, Rv. 234962).