
Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 1973/2024, udienza dell’11 gennaio 2024, ha precisato che, in tema di validazione della prova indiziaria, l’operazione di lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta deve essere preceduta dall’operazione propedeutica, da cui non può prescindersi, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).
Nell’ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Rv. 266882 – 01; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). La circostanza fattuale da assumere come indizio deve pertanto, perché da essa possa desumersi la prova, indiretta, dell’esistenza di un (altro) fatto, essere certa.

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