
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 45183/2023 ha ribadito che alle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni degli artt. 63 e 199 cod. proc. pen., posto che la prima concerne l’esame di persona non imputata o non sottoposta a indagini, mentre la seconda attiene alla testimonianza o alle sommarie informazioni testimoniali.
Fatto
La difesa deduce la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio sostenendo che la Corte d’appello ha dato preferenza alla tesi accusatoria, valorizzando le prime dichiarazioni “auto-accusatorie” del ricorrente, nonostante le dichiarazioni di F.L. e di A.E., rispettivamente fratello e madre dell’imputato, lo avessero pienamente scagionato dall’accusa di detenzione dell’arma, appartenente in via esclusiva al fratello F.
Decisione
La Suprema Corte ricorda che l’art. 199 cod. proc. pen. (collocato nel capo I “testimonianza”, del titolo II “mezzi di prova”, del libro III “prove” del codice di rito) non si applica alle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nella fase delle indagini preliminari che non sono assimilabili né alla testimonianza, né alle sommarie informazioni testimoniali, disposizioni che entrambe circoscrivono, definendolo compiutamente, l’ambito di operatività dell’art. 199 cod. proc. pen.
Rispetto al quale neppure si applica la disciplina di cui all’art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l’esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini, ex art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Rv. 231689 – 01).
Residua la questione, non azionata con il motivo di gravame ma rilevabile d’ufficio in quanto concernente l’utilizzabilità dibattimentale di quelle dichiarazioni, di regola vietata ex art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., che va risolta nel senso che sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni auto-accusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l’atto è stato acquisito, come nel caso in esame, al fascicolo per il dibattimento, senza limitazioni, su accordo delle parti (Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Rv. 270314 – 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, cit.), risultando tale ultima circostanza dal testo della sentenza impugnata che, in parte qua, non è stata peraltro minimamente contestata dal ricorrente.

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