
Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 876/21024, udienza del 15 dicembre 2023, ha accolto un ricorso del PM avverso un’ordinanza del GUP che ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM medesimo, in relazione al reato di cui all’art. 7 della L. n 26 del 2019.
Il GUP ha fondato la propria decisione sull’abrogazione del predetto articolo a far data dal 01/01/2024 (disposta dall’art. 1, comma, 318, L. n. 197 del 2022), e sul fatto che l’eventuale riconduzione della condotta nell’alveo di altre disposizioni incriminatrici deve essere oggetto di una contestazione ex novo, “essendo nulla la richiesta di rinvio a giudizio fondata su norma abrogata, seppur con effetto differito“.
IL PM ha dedotto l’abnormità del provvedimento, adottato per una nullità non prevista dall’ordinamento (per ritenuta abrogazione “differita” di una norma penale rispetto ad un fatto sussumibile in altra norma incriminatrice), ed in assenza di contraddittorio (non essendo stata tenuta udienza, all’esito della quale avrebbero potuto esercitarsi i poteri di cui all’art. 423 cod. proc. pen.). Ha censurato inoltre il carattere astratto del riferimento ad un possibile nuovo intervento legislativo, e la non risolvibile fase di stallo in cui il procedimento era venuto a trovarsi per effetto dell’ordinanza, che “non decide il merito della richiesta di rinvio a giudizio, non indica quale diversa definizione giuridica debba avere il fatto contestato, non spiega come sarebbe possibile riqualificarlo in forza di un intervento legislativo di là da venire, secondo previsione formulata“.
La decisione della Corte di cassazione
Con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, la Cassazione ha osservato che «è abnorme, in quanto determina un’indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un reato di cui è prevista l’abrogazione differita e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell’imputazione, posto che l’abrogazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, elevata con riguardo a una norma al momento vigente e applicabile» (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Rv. 285140 – 01, anch’essa relativa ad una fattispecie concernente il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, d. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). In motivazione, a sostegno della ritenuta abnormità, quel collegio ha così argomentato: “Sul punto deve innanzitutto richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. Un., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807, Sez. Un. n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 e Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. In definitiva, l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica“.
Tali caratteristiche sono ravvisabili nel caso di specie.
Il GUP ha infatti dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non perché ha ravvisato un vizio del capo di imputazione rispetto al contenuto descrittivo della condotta contestata o della norma incriminatrice richiamata, ma solo perché ha preso atto dell’abrogazione differita nella fattispecie ascritta (prevista a partire dal 1 gennaio 2024 per effetto dell’art. 1, comma 318, della legge n. 197 dei 2022), circostanza questa che, tuttavia, non avrebbe consentito alcuna declaratoria di nullità, posto che la contestazione era stata ritualmente elevata secondo una norma in quel momento vigente e applicabile.
Peraltro, a parte il fatto che la previsione di un’abrogazione differita di diversi mesi non esclude affatto la possibilità che il legislatore riveda quell’abrogazione, deve osservarsi che, ove pure l’abrogazione della norma incriminatrice fosse stata a effetto immediato, il G.U.P. non avrebbe potuto dichiarare comunque la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ma avrebbe dovuto o pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, o avrebbe dovuto emettere il decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui, come sembra nel caso di specie, avesse ritenuto persistente il rilievo penale della condotta, pur sussumendolo in un’altra fattispecie incriminatrice, restando di competenza del giudice la corretta definizione giuridica del fatto.
La decisione del G.U.P., dunque, nell’invocare una causa di nullità non prevista dall’ordinamento (ovvero una sorta di nullità anticipata per abrogazione posticipata, per usare l’efficace espressione che si legge nel ricorso), ha oggettivamente determinato una indebita stasi processuale, risultando applicabile alla vicenda in esame il principio elaborato dalla Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002, Rv. 222922), secondo cui «è abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al PM per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe. Ed invero la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, in quanto spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall’art. 2 cod. pen.» (Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002, Rv. 222922 – 01).
Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo ogni approfondimento sugli ulteriori profili denunciati in ricorso, relativi all’adozione del provvedimento in difetto di previo contraddittorio tra le parti, ed impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, al Tribunale di … Ufficio GIP-GUP.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.