
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 1329/2024, udienza del 14 dicembre 2023, ha ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Rv. 283035).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermazione di un altro principio in tema di sequestro probatorio: in sede di riesame il tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria.
Ciò vale «evidentemente anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull’elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato. Infatti, richiedere l’esistenza ex ante della prova dell’elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova» (così Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542; in senso conforme v. Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv. 250300; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 45171 del 13/10/2023, non mass.).

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