
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 494/2024, udienza del 13 dicembre 2023, ricorda come sia costante nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567-01).
Non è pertinente, pertanto, il richiamo, peraltro generico, al cosiddetto tempo silente.
Il tribunale, ricordato che l’imputato è stato condannato in primo grado alla pena di sette anni e dieci mesi di reclusione, ha preso atto dell’assenza di nuovi e significativi elementi rispetto a quelli valutati nel provvedimento genetico e ha rimarcato la estrema gravità dei fatti contestati e il ruolo determinante svolto nel sodalizio dal ricorrente, che assicurava i collegamenti tra i gruppi criminali calabresi e siciliani, fornitori e acquirenti finali del prodotto di contrabbando.
La difesa ha nuovamente richiamato dati asseritamente indicativi della impossibilità per l’imputato di perseverare nelle condotte illecite contestate, obliterando il principio secondo il quale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l’oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403-01); inoltre, i delitti “della stessa specie” di cui all’art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen sono non solo quelli che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche le fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano “uguaglianza di natura” in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392-01; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444-01; Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Rv. 220031-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, non mass. sul punto).
Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280566- 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122-01).

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