Accesso abusivo a un sistema informatico: il caso del Pubblico Registro Automobilistico (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 1161/2024, udienza del 29 novembre 2023, si è pronunciata in un caso di accesso abusivo al P.R.A.

Anche l’accesso del soggetto munito di credenziali legittime può essere abusivo

Secondo le Sezioni unite (Sez. U., n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061), l’utilizzo di credenziali proprie dell’agente e l’assenza di espressi divieti, non escludono la possibilità che l’accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell’ufficio possa comunque essere qualificato “abusivo”, quando, pur formalmente corretto, risulti effettuato per finalità estranee a quelle proprie della funzione esercitata.

In altri termini, per giudicare della liceità dell’accesso, occorre aver riguardo non solo alla titolarità astratta del potere esercitato, ma (anche) al suo concreto esercizio e, quindi, alla finalità perseguita dall’agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso. Cosicché, anche in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari e organizzative, l’accesso può essere ugualmente abusivo ove si concretizzi in un reale sviamento del potere (Sez. 5, n. 26530 del 17/05/2021, non massimata), che ricorre non solo quando l’attività concreta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti formalmente corretta, ma orientata alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rv. 251498, in tema di abuso d’ufficio).

Il Pubblico Registro Automobilistico

Parallelamente, il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale il ricorrente si è introdotto avvalendosi delle sue credenziali, è un registro, nazionale (introdotto con il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510), gestito dall’ACI, nel quale vanno registrate tutte le operazioni che riguardano le vicende circolatorie (come, ad esempio, l’immatricolazione, la compravendita, la demolizione, il leasing, i fermi amministrativi o i pignoramenti) o gli elementi identificativi riguardanti un veicolo.

Ebbene, i dati riportati all’interno del registro, coerentemente con la funzione di pubblicità (notizia) svolta dal registro, sono pubblici (attenendo il pagamento del corrispettivo dovuto per l’accesso alla sola gestione economica del servizio), ma l’accesso e la relativa gestione, proprio in ragione della funzione pubblicistica svolta dal registro, è rimesso a soggetti qualificati, in quanto tali titolari del riconosciuto potere di accesso.

Ciò premesso, nella gestione del rapporto con il suo informatore, il ricorrente ha offerto l’accesso al PRA (rectius, il mancato pagamento della somma prevista per l’accesso pubblico) a titolo di corrispettivo per le informazioni in precedenza ricevute, acquisendo e comunicando le notizie richieste evitandogli un pagamento.

Ebbene, è pur vero che la figura dell’informatore non è estranea al nostro ordinamento (tant’è che il codice di procedura penale legittima gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a non rivelarne i nomi: art. 203), ma la gestione del (pur legittimo) rapporto con l’informatore non può giustificare, in assenza di una specifica regolamentazione, l’esercizio di un potere e un connesso atto di disposizione delle entrate pubbliche a titolo di corrispettivo per le informazioni dovute.

Cosicché, l’accesso, avvenuto pacificamente nell’interesse di G., deve ritenersi abusivo, proprio perché avvenuto per finalità estranee a quelle proprie dell’ufficio.

Su tali premesse, può darsi conto anche dell’infondatezza della connessa censura sollevata dal G. ed afferente, per come si è detto, alla sussistenza di una condotta di partecipazione a lui ascrivibile e alla piena consapevolezza del carattere abusivo dell’accesso. Se, infatti, per come si è detto, l’abusività dipende anche dalla finalità per la quale il potere viene esercitato e se, parallelamente, utilizzare il sistema informatico per soddisfare interessi diversi da quelli proprio dell’amministrazione ne sostanzia la condotta, la relativa consapevolezza è ontologicamente presupposta nella stessa richiesta di acquisizione delle informazioni e nella successiva comunicazione dei dati e la richiesta di informazioni, da acquisire nell’interesse privato del richiedente, rappresenta una chiara condotta concorsuale nella successiva esecuzione materiale del reato, che della richiesta ne è l’attuazione.

L’aggravante della condotta riferita ad un sistema di interesse pubblico

Ugualmente infondate sono, poi, le residue censure (sollevate con il secondo motivo di entrambi i ricorsi) afferenti alla sussistenza in concreto dell’aggravante contestata e alla legittimità della sua contestazione. Va premesso che non esiste una definizione normativa di “sistema d’interesse pubblico”, tant’è che la dottrina, in più occasioni, ha posto l’accento sull’indeterminatezza della fattispecie, diretta a ricomprendere ipotesi non chiaramente definite nella loro perimetrazione. Ebbene, proprio in ragione del principio di tassatività delle norme penali, fra le varie opzioni ermeneutiche, la Cassazione ha aderito a una interpretazione restrittiva, fondata su criteri oggettivi, connessi all’effettivo interesse (pubblico) al quale l’attività (e, con essa, il sistema informatico) è finalizzata, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale questa è istituzionalmente collegata. Ed in questi termini, quindi, deve leggersi la locuzione: come connessa “alla destinazione del sistema informatico al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti” (Sez. 5, n. 24576 del 16/03/2021, Rv. 281320).

È pur vero che tutte le precedenti elencazioni sembrano riferirsi alle sole ipotesi in cui emergono le “infrastrutture critiche dello Stato” (traffico aereo, navale o ferroviario, rete elettrica o idrica, ecc.), ma proprio il carattere aperto della previsione (con l’inserimento di una clausola di chiusura) permette di ricomprendere anche attività diverse, esse stesse funzionali al perseguimento di un generale interesse di rilevanza pubblicistica, a prescindere dal carattere riservato dei dati contenuti nel sistema informativo (in sé estraneo alla previsione normativa).

Rilevanza della cui sussistenza non può dubitarsi in relazione al registro automobilistico, ontologicamente destinato, proprio in ragione della sua funzione di pubblicità, all’intera collettività. In ultimo, è pur vero che tale circostanza, presentando innegabili caratteri valutativi, necessita di una chiara esplicitazione nella relativa imputazione (Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282982). Ma, in concreto, tale esplicitazione c’è stata, attraverso l’indicazione degli elementi fattuali (il riferimento al registro automobilistico) e normativi (art. 615-ter, comma 3).