La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 46473/2023 ha ricordato che l’interdizione dai pubblici uffici, prevista dall’art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.
La Suprema Corte premette che l’art. 317-bis cod. pen. fa riferimento alla condanna per taluno dei reati singolarmente indicati e nulla dice in merito al fatto che si debba trattare di reati consumati.
Non è allora illogico il ragionamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto ora proprio dal Tribunale di B., per il quale “la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, prevista dall’art. 317-bis cod. pen. in relazione ai reati di peculato e concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, per il quale ricorrono inalterate le esigenze alla cui tutela è finalizzata la previsione sanzionatoria”. (Sez. 6, Sentenza n. 9204 del 17/01/2005 Rv. 230765).
Il riprincipio è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che già anni prima aveva stabilito che “la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall’art. 317 bis cod. pen. per il delitto di peculato e per quello di concussione, trova applicazione anche per il delitto di tentata concussione”.
Infatti, pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece avere riguardo alla materia cui la legge si riferisce ed alla sua “ratio” onde stabilire se sia compresa o meno l’ipotesi del tentativo.
Nel caso della pena accessoria specificamente prevista dall’art. 317-bis cod. pen., costituente una eccezione rispetto alla regola generale dovuta al particolare rigore con cui il legislatore ha considerato e sanzionato i delitti commessi dal pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, non sarebbe logico escludere dalla suddetta sanzione accessoria le ipotesi caratterizzate dal solo tentativo che, ancorché meritevoli di una pena principale meno grave, per il generale principio posto dall’art. 56 cod. pen., comunque – per ovvie ragioni di opportunità – postulano l’interdizione dai pubblici uffici del colpevole” (Sez. 6, n. 8148 del 26/03/1992 Rv. 191402).
Non potendosi apprezzare profili di irragionevolezza nelle argomentazioni sottese al richiamato principio di diritto, ed anzi ravvisandosi nella contraria interpretazione prospettata dalla difesa profili di incoerenza sistematica, non può che rilevarsi la manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità.
