Dichiarazioni collaboratori di giustizia oltre il termine di 180 giorni: utilizzabili a condizione che … (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 45336/2023 ha ricordato che la sanzione di inutilizzabilità, che, a norma dell’art. 16-quater, comma 9, d. l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall’art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non si applica alle precisazioni e alle integrazioni rese dal dichiarante a chiarimento di fatti già riferiti nei termini di legge, sempre che non indichino nuovi episodi criminosi o nuove incolpazioni.

Il principio di diritto che disciplina la materia è nel senso che la disposizione di cui all’art. 16-quater, comma 9, d. l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall’art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45, non è applicabile alle dichiarazioni che presentano la struttura e la funzione della mera precisazione o integrazione rispetto a pregresse ricostruzioni, quindi la sanzione dell’inutilizzabilità non riguarda le dichiarazioni che siano state sollecitate soltanto ai fini della ulteriore delucidazione, rispetto a episodi già riferiti e compiutamente ricostruiti – sotto il profilo storico e oggettivo – entro l’arco temporale fissato dalla norma.

Tutto ciò, a patto che le successive dichiarazioni non disvelino fatti delittuosi nuovi e diversi, o magari facciano riferimento a nuovi soggetti responsabili degli episodi già denunciati, cassazione sezione 1 sentenza n. 9070/2011.

La previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante decorsi i centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare non si applica a quelle dichiarazioni rese come precisazione ed integrazione, che siano state sollecitate dagli organi inquirenti a chiarimento ulteriore degli episodi già riferiti nei termini di legge, sempre che non conducano ad individuare episodi criminosi nuovi e diversi o ulteriori soggetti responsabili degli episodi già denunciati.

Nello stesso senso: “Il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni “contra alios” rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dall’inizio della collaborazione è limitato alle dichiarazioni su episodi e soggetti diversi da quelli che hanno formato oggetto delle precedenti rivelazioni” cassazione sezione 2, n. 16619/2008.