Atti repentini e violenza sessuale in un caso di coniugi separati ma conviventi (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 43818/2023 ha stabilito che il tentativo di avere un rapporto sessuale senza il preventivo consenso della moglie (dormiente), separata di fatto, con il compimento di atti repentini, non solo concretizza il reato ma anche l’elemento soggettivo perché l’azione posta in essere è cosciente e volontaria.

La Suprema Corte ha ricordato che i rapporti sessuali sono leciti solo in presenza del consenso, espresso o tacito del soggetto, e che tale condizione giuridica non muta neanche nei rapporti matrimoniali, la Corte di appello ha ritenuto, nel caso de quo, concretizzata la violenza per la repentinità dell’atto, in quanto l’uomo si era infilato nel letto della donna, che stava dormendo, cingendola da dietro, ed era pertanto nell’impossibilità di esprimere il dissenso.

La motivazione è del tutto corretta in diritto perché secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorché viziato, o dal dissenso in ogni caso manifestabile (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, Rv. 260985 – 01).

Proprio con riferimento alle persone dormienti, la giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, dep. 2017, Rv. 270500 – 01) ha affermato il principio per cui integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente).