Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 32/2024, udienza del 12 dicembre 2023, ricorda che, in tema di indebita compensazione di crediti di imposta, il profitto del reato di cui all’art. 10-quater stesso decreto n. 74 cit. che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall’importo corrispondente all’imposta evasa nella sua totalità.
Si confronti a tale fine Sez. 3^, n. 46709 del 28/3/2018, Rv. 274561-03, nella cui motivazione la Corte ha precisato che, essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme deve essere qualificata come diretta.
Rileva ulteriormente Sezioni unite, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264437-01, in cui si è chiarito che, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere, per l’appunto, qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
In altri termini, è la natura fungibile del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, a rendere superflua la prova del nesso di derivazione diretta della somma materialmente oggetto dell’ablazione e il reato (Sez. 5, n. 23393 del 29/3/2017, Rv. 270134-01).
