Doppio binario e deposito atti e la “querelle” sulla “fase delle indagini preliminari” (Alessandro Casano)

Segnaliamo una interpretazione del DM 217/2023, in particolare dell’articolo 3 comma 8, che potrebbe avere effetti non di poco conto per il deposito di una serie di atti difensivi, a partire dal 14/1/2024, a titolo meramente esemplificativo, dovrebbe avvenire tramite portale anche il deposito di: 

  • Richiesta incidente probatorio
  • Indagini difensive
  • Patteggiamento in fase di indagini
  • Istanze di modifica o revoca misura cautelare in fase GIP;
  • Autorizzazioni varie per i soggetti sottoposti a misura cautelare in fase GIP;

Con comunicato del 29 dicembre 2023, il Ministero della Giustizia ha comunicato la proroga del cd. doppio binario per il deposito degli atti giudiziari: “Come richiesto da magistrati e avvocati viene, invece, conservato il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari, con lo slittamento al 31 dicembre 2024 del processo penale telematico obbligatorio”.

Questa proroga è stata salutata con favore da tutti gli esponenti della classe forense: CNF, OCF, AIGA e Unione Camere Penali.

Ma siamo proprio sicuri che il doppio binario è stato prorogato per tutti gli atti per cui era prima consentito?

La situazione ante DM 217/2023

Prima dell’entrata in vigore del DM 217/2023 la materia del deposito tramite portale era stata oggetto di numerosi interventi legislativi e aggiustamenti in corso d’opera, in estrema sintesi e per quel che qui interessa la situazione era la seguente. 

L’art. 24 del decreto‒legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020, aveva introdotto l’obbligo di depositare nel portale del processo penale telematico alcuni atti ‒ “memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415 bis, comma 3, c.p.p.” ‒ destinati all’Ufficio della Procura della Repubblica, e riconosceva la possibilità, intesa come mera facoltà, di utilizzare la posta elettronica certificata e il cartaceo per il deposito di tutti gli altri atti, individuati in via residuale, comunque denominati e anche se diretti a un’Autorità diversa dalla Procura.

Successivamente, l’art. 1 del Decreto del Ministro Bonafede del 13.1.21 ha ampliato l’uso del portale prevedendone l’obbligatorietà anche per il deposito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, della denuncia, della querela e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato, anche di parti diverse dall’indagato.

Il DM 217/2023

Il 14/1/2024 è entrato in vigore il DM 217/2023 che all’art. 3 comma 8 prevede espressamente: A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

La disposizione sopra richiamata non individua più (come prima avvenuto) singoli atti per cui è obbligatorio l’uso del portale ma individua, genericamente, atti relativi ad una fase processuale: quella delle indagini preliminari.

Dal tenore della norma sembrerebbe evincersi che, fatta eccezione per i procedimenti relativi all’impugnazione delle misure cautelari e di quelli in materia di sequestro probatorio (emessi durante la fase delle indagini preliminari e per i quali l’uso del portale continua a rimanere facoltativo), tutti gli altri atti relativi alla fase delle indagini preliminari debbono essere -obbligatoriamente ed esclusivamente- depositati attraverso il portale (il deposito… può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e di quelli…”

Se è corretta questa interpretazione, che sembrerebbe essere entrata in vigore nel silenzio generale, ne consegue che, oltre agli indicati nell’art. 24 del decreto‒legge n. 137 del 2020 (convertito con legge n. 176 del 2020) e a quelli di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro Bonafede del 13.1.21, anche per quelli che il difensore deposita nella fase delle indagini, il portale è l’unico strumento utilizzabile.

Le ripercussioni di tale possibile interpretazione della norma, com’è facilmente intuibile, non sono di poco conto; a partire dal 14/1/2024 a titolo meramente esemplificativo, dovrebbe avvenire tramite portale anche il deposito di: 

  • Richiesta incidente probatorio
  • Indagini difensive
  • Patteggiamento in fase di indagini
  • Istanze di modifica o revoca misura cautelare in fase GIP;
  • Autorizzazioni varie per i soggetti sottoposti a misura cautelare in fase GIP;

Sarebbe probabilmente opportuno un chiarimento da parte del Ministero, in considerazione dell’estrema delicatezza del tema, delle sue conseguenze pratiche e della (infelice?) formulazione della norma.